Inammissibile il piano con immobile oltre soglia e arredi non dichiarati (TAR Sardegna n. 298 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per l’erogazione di finanziamenti pubblici il beneficiario è tenuto a esporre con particolare rigore, secondo correttezza e buona fede, tutti i dati del piano, così da non indurre in errore l’amministrazione. Le spese per l’acquisto di immobili e per opere murarie non possono eccedere il 60% del valore del piano ammissibile, dovendosi intendere per piano il valore delle spese agevolabili e non l’intero investimento. Il costo di arredi e attrezzature deve essere indicato nelle voci dedicate del modulo: ove queste riportino valore zero, non è consentito scomputarlo dalla voce immobiliare per rispettare la soglia. Il richiamo, nell’atto di rigetto, a una frequently asked question pubblicata prima della domanda non integra un nuovo profilo motivazionale, ma un’interpretazione della lex specialis. È altresì legittimo il mancato esercizio del soccorso istruttorio quando la documentazione presenta margini di ambiguità e incertezza.
Il Fatto
La Regione autonoma della Sardegna approvava il bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)”, che ammetteva contributi per piani di sviluppo d’impresa, con il limite che le spese per l’acquisto di immobili e opere murarie non superassero il 60% del valore del piano e quelle per servizi il 30%.
La società ricorrente, attiva nel settore delle agenzie di viaggio, presentava domanda per un progetto di acquisto di un appartamento nel centro di Cagliari da destinare ad attività di affittacamere, indicando nella voce “capannoni, fabbricati industriali e fabbricati civili” il valore di acquisizione dell’immobile e lasciando a zero la voce “mobili e arredi”. L’amministrazione rigettava la domanda per superamento delle soglie; il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale non mutavano l’esito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo fondato sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La società sosteneva che il parametro del 60% andasse calcolato sull’intero investimento, comprensivo delle spese non ammissibili, e che dal prezzo dell’immobile dovesse scomputarsi il valore di arredi e attrezzature, trattandosi di compravendita mista.
Il Tribunale ritiene il motivo infondato. L’amministrazione ha confutato analiticamente le controdeduzioni, chiarendo che il parametro è il valore del piano ammissibile, come precisato dalla frequently asked question n. 38, pubblicata prima della domanda. Il richiamo a tale faq non costituisce nuovo profilo motivazionale, ma lettura interpretativa della lex specialis.
Il secondo motivo, articolato in più doglianze sul cattivo esercizio del potere valutativo, cade per una ragione dirimente: dalla domanda e dagli allegati non è desumibile che il prezzo dell’immobile comprendesse arredi e attrezzature. Alla voce “mobili e arredi” era indicato zero. Il Collegio richiama il principio per cui l’erogazione di denaro pubblico impone al beneficiario un rigoroso rispetto delle regole di correttezza e buona fede, con il dovere di esporre chiaramente quanto dichiarato, richiamando TAR Sardegna n. 944/2024.
Quanto alla faq, è pacifico che sia stata pubblicata prima della presentazione della domanda, soddisfacendo il requisito della prevedibilità del criterio; si tratta comunque di scelta ragionevole, sottratta al sindacato di legittimità. La censura sul sistema telematico è solo allegata e non dimostrata.
Infine, il terzo motivo sul soccorso istruttorio è respinto: il piano descrittivo presenta margini di ambiguità, in contrasto con i richiamati doveri di correttezza; la società dichiarava di voler avviare una nuova attività, non di acquisirne una esistente. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.