Transito in magistratura tributaria: anzianità e divieto di doppia valutazione (Cons. Stato n. 311 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel transito nella magistratura tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 7 e 8, legge n. 130/2022, l’anzianità complessivamente maturata dal magistrato professionale di provenienza va riconosciuta, a fini giuridici ed economici, fino alla data di effettiva immissione nelle funzioni, e non già soltanto fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello. Per il periodo intercorrente tra tale scadenza e l’immissione, tuttavia, non può essere computata anche l’anzianità maturata nello svolgimento delle funzioni onorarie di giudice tributario: la doppia valutazione dello stesso arco temporale è consentita solo entro il limite testuale fissato dal comma 7 e, costituendo norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica ex art. 14 delle preleggi. Ne deriva che il rinvio operato dal comma 8 al comma 7 vale a escludere l’azzeramento dell’anzianità pregressa, non a reiterare il computo del servizio onorario oltre la data ivi indicata.

Il Fatto

Un magistrato ordinario, già giudice tributario onorario e Presidente di sezione presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ha optato per il transito nella magistratura tributaria professionale all’esito dell’interpello bandito nel novembre 2022. Il decreto di nomina ha collocato il magistrato nella qualifica corrispondente a ventotto anni dalla nomina, con anzianità complessiva di quaranta anni, cinque mesi e sei giorni calcolata alla data del 14 febbraio 2023, e ha attribuito l’ottava classe stipendiale, dodicesimo scatto, con successiva variazione biennale.

Il magistrato ha impugnato il decreto chiedendo che l’anzianità fosse computata fino al 1° febbraio 2024, data di immissione nelle funzioni, con conseguente riconoscimento di uno scatto superiore, e ha proposto domande subordinate di carattere risarcitorio. Il TAR Campania ha accolto in parte il ricorso, ritenendo che il rinvio del comma 8 al comma 7 non potesse comprimere l’anzianità maturata sino alla nomina. Hanno proposto appello il Ministero dell’economia e delle finanze e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; il magistrato ha resistito e proposto appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la riforma introdotta dalla legge n. 130/2022 mirava a favorire il transito dei magistrati da altre giurisdizioni, assicurando continuità di carriera e valorizzazione dell’esperienza acquisita. Escludere il periodo compreso tra la scadenza dell’interpello e il transito effettivo contrasterebbe con tale finalità e produrrebbe una disparità di trattamento tra magistrati che hanno svolto lo stesso servizio, in contrasto con il principio già affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9702 del 2025.

Su questa base la Corte conferma la lettura del comma 8 come disposizione che impedisce l’azzeramento dell’anzianità maturata nella magistratura di provenienza: il rinvio al comma 7 vale a chiarire che la valutazione dell’anzianità pregressa non è limitata alla sola collocazione in graduatoria, ma opera anche ai fini dell’inquadramento economico. Il magistrato transitante non perde, dunque, la progressione di carriera conseguita sino alla nuova nomina.

Il Collegio introduce tuttavia una precisazione che il TAR non aveva operato. Per il periodo tra il 14 febbraio 2023 e il 1° febbraio 2024 deve essere riconosciuta la sola anzianità maturata nella magistratura ordinaria, senza sommarvi quella maturata nelle funzioni onorarie di giudice tributario. La funzione onoraria, per la sua accessorietà, non genera di per sé anzianità di servizio; valutarne lo svolgimento nello stesso arco temporale in cui si computa il servizio professionale condurrebbe a una duplicazione dello stesso periodo. Tale duplicazione è ammessa solo dove una disposizione esplicita la preveda, e nei limiti temporali dalla stessa fissati.

La Corte qualifica la norma sulla doppia valutazione come eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva: non è ipotizzabile alcuna facoltà di scelta tra anzianità professionale e anzianità onoraria, difettando la copertura legislativa. Il Collegio sottolinea altresì il rischio di responsabilità erariale per la corresponsione di emolumenti indebiti, che impone di contenere il computo entro i confini testuali della disposizione.

Quanto all’appello incidentale, il Collegio lo ritiene infondato. La legge n. 130/2022 rinvia alle disposizioni sul trattamento economico dei magistrati ordinari solo in quanto compatibili con l’inquadramento tributario; restano inapplicabili gli artt. 3, 4 e 5 legge n. 425/1984 e l’art. 50, comma 4, legge n. 388/2000, mancando nella magistratura tributaria una qualifica equivalente a quella di consigliere di Cassazione. L’assegno personale pensionabile spetta solo se il trattamento di provenienza sia superiore a quello di inquadramento, evenienza esclusa nel caso concreto. È esclusa la violazione della Direttiva 77/187/CEE, non configurandosi alcun trasferimento d’impresa e trattandosi di transito rimesso alla volontà del magistrato; la questione di legittimità costituzionale è dichiarata non prospettabile. L’appello principale è quindi accolto nei limiti indicati, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *