Accesso documentale alla Regione e documenti detenuti stabilmente (TAR Abruzzo n. 165 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 può essere rivolta, ai sensi dell’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990, tanto all’amministrazione che ha formato il documento quanto a quella che lo detiene stabilmente. Il diniego fondato sulla genericità dell’istanza è illegittimo quando i documenti richiesti sono individuabili in base a riferimenti oggettivi, soggettivi, spaziali e temporali, in relazione a un interesse difensivo concreto e attuale. Ove la legge regionale imponga al Comune di trasmettere alla Regione le istanze e i provvedimenti di autorizzazione, la Regione ne è detentrice stabile e l’accesso va a essa richiesto. Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dei Comuni è inammissibile per difetto di legittimazione passiva quando l’istanza non è stata loro formalmente indirizzata.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato alla Regione e al Comune un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una residenza alberghiera assistenziale, ai sensi dell’art. 3 legge regionale n. 32/2007. Il Dipartimento Sanità regionale ha comunicato i motivi ostativi al parere di compatibilità programmatoria. Contestualmente alle osservazioni procedimentali, la società ha formulato un’istanza di accesso avente a oggetto copia delle istanze presentate dagli altri operatori, delle determinazioni richiamate nella nota, dei provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio rilasciati dai Comuni.

Con nota del 17 febbraio 2023 la Regione ha negato l’accesso, ritenendo l’istanza generica e sommaria e gli atti in parte di competenza dei Comuni, non individuabili, in parte richiesti per finalità esplorative. La società ha impugnato il diniego chiedendo la condanna all’ostensione. In corso di giudizio la Regione ha trasmesso le determinazioni richieste e ha inoltrato l’istanza ai Comuni, invitandoli a valutare l’ostensione. La società ha quindi proposto motivi aggiunti avverso il silenzio rigetto serbato dai Comuni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, limitatamente alle determinazioni dirigenziali, per sopravvenuto difetto di interesse: i pareri di compatibilità sono stati trasmessi in allegato alla nota dell’8 novembre 2023, come confermato dalla stessa ricorrente.

Nel resto il ricorso è fondato. La società ha esplicitato un interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti, funzionale alla difesa nel giudizio pendente avverso il diniego del parere di compatibilità. Dalla documentazione la ricorrente intende verificare se il fabbisogno autorizzatorio dei posti letto, individuato con la deliberazione di Giunta regionale n. 129/2017, sia stato effettivamente eroso, come sostenuto dalla Regione nel parere negativo.

Il diniego per genericità è pertanto illegittimo. I documenti richiesti sono agevolmente individuabili in relazione ai riferimenti oggettivi, soggettivi, spaziali e temporali: si tratta delle istanze e dei provvedimenti afferenti all’ambito territoriale della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, successivi alla pubblicazione sul BURA della deliberazione n. 129/2017 e fino alla data dell’istanza di accesso.

Quanto alla titolarità dell’accesso, il Collegio richiama l’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990: l’istanza può essere rivolta anche all’amministrazione che detiene stabilmente il documento. Il procedimento prevede che il Comune trasmetta alla Regione la domanda e, ai sensi dell’art. 3, comma 5, legge regionale n. 32/2007, l’autorizzazione rilasciata. La Regione detiene quindi stabilmente istanze e provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione, mentre non detiene i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio, dei quali è tenuta a conoscere solo l’elenco aggiornato.

Il ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile per difetto di legittimazione passiva dei Comuni. L’istanza di accesso non li ha avuti tra i destinatari e la nota regionale dell’8 novembre 2023 costituisce un mero invito, non un obbligo di trasmissione ex art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. Il Collegio ordina alla Regione di trasmettere la documentazione detenuta entro trenta giorni e compensa le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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