Disponibilità mezzi e formula del punteggio economico nell’appalto di servizi (TAR Sardegna n. 471 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei requisiti di esecuzione del contratto che la lex specialis valorizza ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale, la disponibilità dei mezzi deve essere individuata già al momento della presentazione dell’offerta mediante un impegno giuridicamente vincolante ad acquisirne la disponibilità. Non è necessario che il concorrente provi la proprietà dei beni, essendo fisiologico che l’acquisto non preceda l’esito della gara. La proposta d’ordine irrevocabile sottoscritta dal concorrente integra l’impegno richiesto, anche se il venditore resta libero di accettare entro il termine pattuito. È legittima la formula di attribuzione del punteggio economico che, comprimendo i ribassi, rende marginale il peso dell’elemento prezzo e valorizza il profilo qualitativo, rientrando tale scelta nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo se manifestamente abnorme.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla gara indetta dall’Autorità di Sistema Portuale per il servizio di trasporto passeggeri nei porti di Olbia e Golfo Aranci. All’esito della valutazione delle offerte, la ricorrente conseguiva 95,90 punti complessivi, con il massimo punteggio per l’offerta economica (ribasso del 51%), mentre il controinteressato otteneva 90,73 punti, con il massimo punteggio per l’offerta tecnica.
Con l’applicazione del coefficiente correttivo previsto dal Disciplinare, il punteggio economico del controinteressato veniva riparametrato da 20,73 a 27,90, portando il totale a 97,90. La gara era quindi aggiudicata al controinteressato. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione e la clausola del Disciplinare che prevede il coefficiente pari a 0,20, deducendo vizi dell’offerta tecnica e irragionevolezza della formula economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta i primi quattro motivi, tutti riferiti ai mezzi dichiarati dal controinteressato. Il punto di partenza è la qualificazione della fattispecie: si controverte di un requisito di esecuzione che la lex specialis considera elemento dell’offerta ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale. In tale ipotesi la mancanza del requisito comporta la mancata attribuzione del punteggio, secondo l’orientamento richiamato della Cons. Stato n. 722 del 2022.
La questione centrale è l’idoneità della proposta d’ordine prodotta in gara a dimostrare la disponibilità dei tre mezzi premiati. Il Collegio respinge la tesi della ricorrente secondo cui sarebbe necessaria la prova della proprietà. La norma della lex specialis richiede solo la disponibilità al momento dell’avvio del servizio, dimostrabile mediante documenti contrattuali o accordi commerciali. È del tutto fisiologico che non si imponga all’operatore di acquistare i mezzi prima di conoscere l’esito della gara.
Neppure rileva che il venditore resti libero di accettare la proposta entro centoventi giorni. In quel momento si concluderà il contratto di compravendita e il concorrente acquisirà la proprietà, il che conferma l’esattezza dell’impostazione. Il motivo è quindi infondato.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude alcuna falsità nella dichiarazione relativa ai due ulteriori mezzi già impegnati per il servizio di linea regionale, perché tale indicazione non ha rilievo nell’attribuzione dei quindici punti. Analogamente, il criterio A.1.2. non si esaurisce nella gestione dei picchi di traffico, ma valuta un insieme più ampio di strumenti e metodologie, come risulta dall’offerta tecnica. Il quarto motivo è dichiarato generico, non emergendo il nesso tra le ulteriori disponibilità e la sostenibilità dell’offerta.
Sul quinto motivo, il Collegio richiama la giurisprudenza sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella scelta delle formule (Cons. Stato n. 8641 del 2023; Cons. Stato n. 6639 del 2018; Cons. Stato n. 7436 del 2020; Cons. Stato n. 8353 del 2021). La compressione dei ribassi non deriva da una distorsione della formula, ma esprime il reale andamento del confronto concorrenziale. La formula, quindi, non preclude la rilevanza del ribasso, ma valorizza i profili qualitativi. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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