Avvalimento e causa concreta: la validità del contratto non richiede corrispettivo oneroso (TAR Lazio n. 8857 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di avvalimento rientra tra i contratti tendenzialmente onerosi, ma la sua validità non è condizionata alla sussistenza di un corrispettivo proporzionato alle prestazioni dedotte né all’esplicitazione testuale della ragione economica dell’operazione. L’indagine sulla causa in concreto deve accertare se sussista un interesse patrimoniale dell’ausiliaria, anche solo indiretto, desumibile dalle clausole contrattuali e dai rapporti intercorrenti tra le parti, come la qualità dei soggetti o la presenza di ulteriori accordi. Ne consegue che l’esiguità del corrispettivo non determina la nullità del negozio, salvo che risulti la natura fittizia o meramente cartolare del prestito dei requisiti. La censura di valutazione dell’offerta tecnica che non deduca specifici profili di manifesta illogicità o travisamento è inammissibile, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
Il Fatto
La vicenda riguarda una procedura di dialogo competitivo indetta da AGENAS per l’affidamento della progettazione e realizzazione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza sanitaria primaria. Il costituendo RTI ricorrente, classificatosi secondo, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del RTI controinteressato. Avverso l’aggiudicazione sono stati proposti ricorso principale al buio e tre ricorsi per motivi aggiunti, tra cui uno avente ad oggetto l’ottemperanza all’ordinanza che aveva accolto l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. Ha proposto altresì ricorso incidentale il RTI aggiudicatario, deducendo vizi dell’offerta della ricorrente.
La società seconda classificata ha dedotto, tra l’altro, la nullità dei contratti di avvalimento stipulati dall’aggiudicataria per l’irrisorietà del corrispettivo, la violazione delle regole sulla sicurezza e l’erronea valutazione delle offerte tecniche. La controinteressata ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto tempestivo il primo ricorso per motivi aggiunti, espresso anche a valere quale ricorso autonomo. Richiamando Adunanza plenaria n. 12 del 2020, ha affermato che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre solo dal momento in cui l’interessato ha avuto piena conoscenza degli atti di gara, sicché il comportamento dilatorio dell’amministrazione non può produrre effetti processuali sfavorevoli per il ricorrente. Ha inoltre escluso profili di inammissibilità per mancata notifica al Ministero della salute, rilevando che l’omessa evocazione di un’amministrazione centrale titolare di interventi PNRR richiede l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., non la declaratoria di inammissibilità.
Nel merito, la censura relativa alla nullità dei contratti di avvalimento è stata respinta. Il Collegio ha ripercorso la giurisprudenza sui requisiti di validità del negozio, ricordando che l’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, non richiede un corrispettivo determinato e che la verifica della serietà dell’impegno dell’ausiliaria va condotta alla stregua della causa in concreto. La previsione di un corrispettivo oscillante tra 1.000 e 5.000 euro, unitamente all’esistenza di reciproci interessi economici tra ausiliaria e ausiliate, ha indotto il giudice a escludere la natura fittizia dei prestiti. Il richiamo al testo contrattuale va inteso non come esplicita indicazione della ragione dell’avvalimento, ma come verifica degli elementi, tra cui la qualità delle parti, da cui desumere l’interesse sotteso all’operazione.
Con riguardo alla valutazione delle offerte tecniche, la censura è stata dichiarata inammissibile. Il TAR ha rilevato che le contestazioni sui punteggi attribuiti per i criteri relativi al governo del territorio e ai livelli minimi di servizio si fondano su una mera rivalutazione degli elementi dell’offerta, non assistita dalla deduzione di specifici vizi di manifesta illogicità o travisamento. Ha aggiunto che l’esigua differenza di punteggio è indice dell’opinabilità della scelta, sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse e improcedibile anche il ricorso incidentale.
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