Svincolo alberghiero parziale non ammesso fuori dall’ipotesi transitoria (TAR Liguria n. 433 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di destinazione alberghiera disciplinato dalla l.r. Liguria n. 1/2008 può essere rimosso, ai sensi dell’art. 2, comma 2, solo con riferimento alla struttura ricettiva nel suo complesso, divenuta inadeguata rispetto alle esigenze del mercato turistico. L’svincolo parziale, limitato a una parte del compendio immobiliare assoggettato a vincolo per il pregresso svolgimento di un’attività unitaria, non trova fondamento nella disciplina a regime. Esso è ammesso esclusivamente nell’ipotesi speciale e transitoria prevista dall’art. 9 della l.r. n. 4/2013, entro il limite del 40 per cento del volume e alle condizioni ivi stabilite. La natura eccezionale e la tipicità di tale previsione impongono un’interpretazione restrittiva, coerentemente con il principio quae non dixit, non voluit. Ne deriva la legittimità del diniego fondato sull’inammissibilità di uno svincolo limitato a uno solo degli immobili e sulla mancata sottoscrizione dell’istanza da parte di tutti i proprietari del compendio vincolato.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un edificio di quattro piani in Laigueglia, nel quale era stata esercitata fino al 2010 l’attività alberghiera. La struttura ricettiva comprendeva anche un fabbricato di due piani, di proprietà di un terzo, costruito in aderenza. Dal 2010 l’immobile della ricorrente è rimasto inutilizzato, mentre l’esercizio alberghiero è proseguito nell’altro stabile fino alla cessazione definitiva del 2022.
Con istanza del 15 maggio 2023 la società chiedeva lo svincolo del proprio immobile dalla destinazione alberghiera, ai sensi dell’art. 2, comma 2, l.r. n. 1/2008, deducendo la sopravvenuta inadeguatezza rispetto al mercato e l’impossibilità di realizzare gli interventi di adeguamento. Il Comune dichiarava improcedibile l’istanza per tre ragioni: riguardava solo una parte del compendio vincolato; non era sottoscritta dal proprietario dell’altro immobile; mancava il consenso del gestore richiesto dall’art. 2, comma 4. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nell’ammissibilità di uno svincolo alberghiero parziale, ossia limitato a una parte del compendio assoggettato a vincolo in ragione del pregresso esercizio di un’attività ricettiva unitaria. La risposta è negativa e si fonda su due precedenti dello stesso Tribunale, le sentenze n. 88 del 2017 e n. 883 del 2018, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra le due ipotesi di rimozione del vincolo previste nell’ordinamento regionale. La prima, a regime, è dettata dall’art. 2, comma 2, l.r. n. 1/2008 e concerne le strutture che nel complesso non risultano più adeguate alle esigenze del mercato turistico. La seconda è quella transitoria dell’art. 9 della l.r. n. 4/2013, che consente una parziale trasformazione della destinazione d’uso entro il limite del 40 per cento del volume geometrico, previa convenzione con il Comune e alle ulteriori condizioni ivi indicate.
La legge del 2008 ha disciplinato il procedimento di svincolo senza contemplare l’ipotesi parziale: la volontà del legislatore regionale era orientata a consentire solamente lo svincolo delle strutture complessivamente inadeguate alla destinazione impressa ex lege. L’ammissibilità di uno svincolo parziale deve pertanto trovare fondamento in specifiche norme e operare nei soli casi espressamente previsti, in applicazione del principio quae non dixit, non voluit. Nel caso in esame l’ipotesi speciale non ricorre pacificamente.
Il Collegio esamina poi le pronunce richiamate dalla ricorrente a sostegno della tesi opposta e le ritiene non conferenti, perché relative a fattispecie peculiari in cui le porzioni immobiliari erano oggettivamente inidonee a un autonomo utilizzo ricettivo: una sala colazioni di circa 70 mq priva dei requisiti di abitabilità e quattro camere utilizzate in forza di un rapporto di locazione cessato. In quei casi la permanenza del vincolo avrebbe svuotato di contenuti economici la posizione dominicale. Nel caso di specie, invece, le dimensioni dello stabile, articolato su quattro piani e già capace di circa cinquanta posti letto, non sono incompatibili con l’esercizio dell’attività ricettiva.
Accertata la legittimità del diniego, il Tribunale dichiara assorbita la censura sul consenso del gestore e respinge le ulteriori doglianze: irrilevante l’indicazione di una capacità ricettiva non più attuale; la mancanza del preavviso di rigetto non determina annullabilità, essendo palese l’esito sfavorevole del procedimento; l’acquisizione dei pareri delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria costituirebbe inutile aggravio, in difetto delle condizioni per esaminare nel merito l’istanza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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