Terzo condono e vincolo paesaggistico relativo ostativo in Sicilia (TAR Sicilia n. 2424 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio l’anteriorità del vincolo paesaggistico rispetto all’esecuzione dell’opera è condizione ostativa alla sanatoria indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo, non avendo il legislatore statale riprodotto la locuzione “qualora questi comportino inedificabilità”. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale siciliana di interpretazione autentica ripristina l’integrale applicazione della disciplina statale, con i relativi limiti. Il parere dell’autorità di tutela, in presenza di opere non sanabili, assume carattere vincolato, con esclusione di valutazioni discrezionali e di rilievo all’affidamento. Il silenzio assenso non si forma in materia di condono paesaggistico, non estendendosi al nulla osta postumo la disciplina sulle autorizzazioni ad eseguire opere.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato destinato a civile abitazione realizzato in assenza di titoli edilizi, presentava istanza di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003. Il Comune rigettava l’istanza richiamando il diniego del parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza. Il ricorrente impugnava la nota comunale, il parere negativo dell’autorità di tutela e la circolare regionale n. 2/2022, deducendo vizi di notifica, violazione del contraddittorio, eccesso di potere e formazione del silenzio assenso.
Il Comune non si costituiva; la Soprintendenza e l’Amministrazione regionale resistevano ribadendo la legittimità del proprio operato. La causa giungeva in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della tutela del paesaggio nel condono edilizio. Nell’art. 33 della legge n. 47/1985 il divieto di sanatoria era circoscritto ai vincoli comportanti inedificabilità assoluta. Nell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 la locuzione è scomparsa: l’anteriorità del vincolo rispetto all’opera è ostativa tout court, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo.
Il Tribunale esclude che il quadro muti nell’ordinamento siciliano. La legge regionale n. 15/2004 ha recepito integralmente la disciplina statale; la legge regionale n. 19/2021 aveva ampliato l’ambito di operatività del condono, ma la Corte costituzionale n. 252 del 2022 ne ha dichiarato l’illegittimità, trattandosi di norma innovativa in contrasto con norme di grande riforma economico-sociale. La caducazione ripristina l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 e con esso l’integrale applicazione della norma statale. La circolare n. 2/2022 si limita pertanto a una fedele ricognizione del quadro.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva il difetto dei presupposti di sanabilità. Le opere risalgono al 1987, epoca in cui sull’area insisteva già il vincolo paesaggistico del D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966, poi confermato dal D.A. 23 febbraio 2001: vincolo relativo, ma comunque ostativo. Le opere, riconducibili alla tipologia 1 dell’allegato al d.l. n. 269/2003, non sono sanabili.
Il Collegio ritiene superflua la comunicazione dei motivi ostativi: la natura vincolata del rigetto rende applicabile l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. Il parere dell’autorità di tutela è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in loro assenza, non residua spazio per valutazioni di impatto. Né può invocarsi il silenzio assenso: l’art. 46 della legge regionale n. 17/2004 riguardava le autorizzazioni ad eseguire opere, non i nulla osta postumi; l’art. 17-bis non si applica ai rapporti verticali; il procedimento di condono contempla il silenzio-inadempimento. Le censure introdotte con la memoria non notificata sono dichiarate inammissibili perché ampliano il thema decidendum. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle oscillazioni normative.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.