Inerzia della Regione Abruzzo nell’individuazione delle aree sciistiche attrezzate: l’azione avverso il silenzio è ammissibile anche per gli atti generali di programmazione (TAR Abruzzo n. 12 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della Regione Abruzzo, che non abbia adottato il provvedimento di individuazione delle aree sciistiche attrezzate di cui all’art. 2, comma 2, l.r. Abruzzo n. 39/2012, è illegittima e può essere fatta valere con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. L’obbligo di provvedere sussiste in capo all’Amministrazione, trattandosi di attività vincolata dalla legge regionale, e il relativo inadempimento non può essere giustificato dall’assenza di una scadenza normativa. L’azione è ammissibile anche con riferimento ad atti generali di programmazione, purché siano individuabili interessi legittimi differenziati e qualificati in capo al richiedente. Il giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato, senza che sia necessario disporre sin da subito la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una scuola di sci operante nel territorio abruzzese, aveva visto respingere dal Comune di Roccaraso le proprie istanze per l’utilizzo di un’area sciistica come sede operativa. Il diniego comunale era fondato sulla mancata programmazione regionale delle aree destinate a tali attività, prevista dall’art. 2, comma 2, l.r. Abruzzo n. 39/2012. In esito a un giudizio innanzi al Consiglio di Stato, che aveva ritenuto dirimente la mancanza della programmazione, il ricorrente aveva inviato alla Regione una formale istanza di adempimento, rimasta priva di riscontro. Avverso tale inerzia, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente in capo alla Regione un obbligo di provvedere sull’istanza del privato. La disposizione regionale, nel prevedere che la Giunta individui le aree sciistiche attrezzate, configura un adempimento doveroso, sicché il silenzio serbato dall’Amministrazione risulta illegittimo. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l’azione avverso il silenzio è ammissibile anche per gli atti generali di programmazione, non essendo tali atti esclusi dall’obbligo di provvedere di cui all’art. 2, legge n. 241/1990, a condizione che emergano interessi legittimi differenziati e qualificati.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta titolare di una scuola di sci ed è quindi portatore di un interesse qualificato all’adozione del provvedimento di individuazione delle aree. Il Collegio ha altresì rilevato che la Regione non aveva fornito alcuna giustificazione per il proprio ritardo, non svolgendo difese sostanziali sul punto. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza entro il termine di trenta giorni, limitatamente al territorio del Comune di Roccaraso o al Comprensorio Skipass Alto Sangro.
Il Collegio ha invece respinto, allo stato, la domanda di nomina del commissario ad acta, non ricorrendo i presupposti per una immediata sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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