Dissesto comunale e ottemperanza al decreto ingiuntivo per crediti successivi (TAR Sicilia n. 3468 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale non paralizza l’esecuzione dei crediti sorti dopo il 31 dicembre dell’anno antecedente alla dichiarazione stessa. Ai sensi dell’art. 254 d.lgs. n. 267 del 2000, la massa passiva comprende solo i debiti maturati fino a quella data, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo fondato su fatture emesse successivamente resta pienamente azionabile. Il Comune inadempiente, ritualmente intimato e privo di valida giustificazione, va condannato a conformarsi al giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso alla data di notifica del ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1035/2023 del 04.08.2023, con cui il Tribunale di Siracusa ha condannato il Comune di Pachino al pagamento di € 269.711,79, oltre interessi e spese. Il titolo è divenuto definitivo per effetto del decreto di esecutorietà e risulta notificato all’amministrazione. Dopo l’atto di precetto del 18.12.2024 residua un credito di € 197.707,61, oltre interessi.
Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il Collegio ha dapprima ordinato alla ricorrente di depositare la documentazione utile a verificare se le obbligazioni derivassero da fatti anteriori o posteriori alla dichiarazione di dissesto, poi la prova della notifica del titolo presso la sede reale dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il decreto ingiuntivo risulta tuttora non eseguito e l’amministrazione intimata non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, malgrado la notifica del titolo.
È documentata la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’ente in data 12.02.2024, con decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 14.02.2025. La condizione di procedibilità è dunque integrata.
Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra dissesto finanziario e azionabilità del credito. La Commissione Straordinaria, con delibera n. 8 del 22 agosto 2019, ha dichiarato il dissesto del Comune. Tuttavia, ai sensi dell’art. 254 d.lgs. n. 267 del 2000, il dissesto riguarda i crediti maturati sino al 31 dicembre dell’anno antecedente. Il decreto ingiuntivo in questa sede azionato attiene invece a debiti per fatture emesse in data successiva alla dichiarazione, come emerge dalla certificazione di credito del responsabile del servizio finanziario, riguardante fatture del 2022 e 2023 per prestazioni rese nel primo e secondo semestre 2022.
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente qualificato, che provvederà solo su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio richiama infine l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri accessori.
Nota della Redazione
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