Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 275 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione ha l’obbligo di dare integrale esecuzione alla pretesa creditoria accertata con provvedimento giurisdizionale definitivo. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento, non potendosi desumere l’esecuzione dalla mera inerzia o dalla mancata costituzione in giudizio. Sussistendo i presupposti di cui agli artt. 112 ss. del c.p.a., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta per assicurare la soddisfazione del credito. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 1031 del 6 novembre 2018, il Tribunale Civile di Catanzaro ha intimato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il pagamento, in favore della banca originaria creditrice, di una somma di denaro oltre interessi e spese. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato nel gennaio 2021.
Con contratto di cessione del 30 giugno 2022, ai sensi della legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione, il credito è stato trasferito pro soluto alla società ricorrente, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e comunicazione all’Azienda tramite PEC e raccomandata. Non ottenendo il pagamento del residuo, la società ha adito il TAR con ricorso per ottemperanza. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il titolo posto a fondamento dell’azione, verificandone la definitività e l’avvenuta notificazione. La cessione del credito, pubblicata e comunicata secondo la legge n. 130/1999 e il d.lgs. n. 385/1993, legittima la società cessionaria a richiedere l’esecuzione del giudicato.
Il punto centrale attiene alla ripartizione dell’onere probatorio. L’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione passata in giudicato; essa, tuttavia, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione completa al provvedimento giurisdizionale. La mancata costituzione in giudizio non vale, di per sé, a dimostrare l’adempimento.
Su queste basi il Tribunale ritiene sussistenti tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare ai giudicati richiamati.
Il Collegio assegna quindi all’amministrazione il termine di 60 giorni per l’adempimento, decorrente dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà, su istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate.
Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto, dietro sua richiesta, e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Azienda sanitaria.
Nota della Redazione
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