Dissesto dell’ente locale e improcedibilità del ricorso per ottemperanza (Cons. Stato n. 8093 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale, ai sensi dell’art. 248, comma 2, TUEL, attrae nella procedura concorsuale tutti i debiti anteriori alla dichiarazione, anche se accertati giudizialmente in un momento successivo. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza proposto per la loro esecuzione, ove già iniziato. Il rilievo della questione può essere dato d’ufficio dal giudice, nel contraddittorio delle parti. La regola vale anche quando il debito trae origine da una pronuncia di condanna dell’ente e la procedura esecutiva sia pendente al momento della dichiarazione di dissesto.
Il Fatto
Una sentenza della corte d’appello aveva condannato il Comune a corrispondere a una privata le somme dovute in relazione alla ritenuta accessione invertita di alcuni terreni, occupati nel 1984 e irreversibilmente trasformati per la realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare. Il Comune aveva versato alcuni acconti, ma non il saldo.
La creditrice propose quindi ricorso per ottemperanza davanti al T.a.r. Liguria, che lo accolse solo in parte. Avverso tale decisione la ricorrente propose appello principale, dolendosi del riconoscimento di somme inferiori al dovuto; il Comune propose appello incidentale, assumendo l’eccessività della liquidazione. Nel corso del giudizio la Sezione dispose una verificazione tecnico-contabile per determinare l’importo effettivamente dovuto.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si sposta sul presupposto dell’azione. In camera di consiglio il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che il Comune ha dichiarato il proprio dissesto finanziario con delibera della Commissione straordinaria, quanto ai debiti anteriori a una certa data, tra i quali rientra quello per cui è causa. Da qui la possibile improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 248, comma 2, TUEL. Il Collegio assegna alle parti un termine per memorie sulla questione.
Il fatto storico della dichiarazione di dissesto non è controverso. La ricorrente stessa concorda sull’improcedibilità, ma sostiene che essa non possa travolgere l’azione di ottemperanza e la sentenza di primo grado, emessa prima della dichiarazione di dissesto. Il Collegio non condivide questa lettura e ritiene che la declaratoria debba riguardare il ricorso in quanto tale, cioè il ricorso di primo grado.
Il percorso argomentativo muove dal dato normativo. L’art. 248, comma 2, TUEL stabilisce che, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione; le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
Da questa regola il Collegio trae la conseguenza che tutti i debiti anteriori alla dichiarazione di dissesto, anche se accertati giudizialmente in un secondo momento, siano attratti nella procedura concorsuale, e che il relativo ricorso per ottemperanza sia improcedibile ove già iniziato. Sul punto richiama la costante giurisprudenza del Consiglio, da ultimo l’Adunanza plenaria n. 1 del 2022, oltre a Sez. V n. 2452 del 2020 e Sez. IV n. 2141 del 2018.
In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio dichiara pertanto improcedibile il ricorso di primo grado. Il rilievo d’ufficio della questione giustifica la compensazione delle spese; le spese di verificazione sono poste a carico delle parti in quote uguali, da liquidarsi con separato provvedimento.
Nota della Redazione
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