Dissuasori al passo carrabile e canone unico: illegittimo l’arretramento comunale (TAR Campania n. 4518 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione al posizionamento di dissuasori a protezione del passo carrabile non integra l’occupazione di suolo pubblico disciplinata dall’art. 49, comma 5, del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, quando non sottrae all’uso collettivo alcun tratto di sede stradale né realizza la segnaletica orizzontale dell’area di manovra. Il Comune non può pertanto assoggettare al canone l’intera area antistante al passo carrabile, né imporre l’arretramento del dispositivo sul presupposto del limite dei venti metri quadrati. È illegittimo per contraddittorietà e difetto di motivazione il provvedimento che, senza plausibile ragione, modifichi l’assetto già definito con una precedente autorizzazione, creando le condizioni di sosta selvaggia che l’amministrazione aveva inteso scongiurare.

Il Fatto

La ricorrente ottiene nel 2020 l’autorizzazione temporanea all’installazione di dissuasori metallici con catena motorizzata all’imbocco del vialetto che, attraversando la piazzetta di Seiano, conduce alla sua proprietà, lungo il Corso Caulino. La collocazione è motivata dalla necessità di impedire la sosta selvaggia che ostacola l’accesso carrabile e pedonale.

Nel dicembre 2023 il Comune rilascia una nuova determinazione, recependo il nulla osta della Polizia Locale. L’atto autorizza l’occupazione permanente, ma impone di arretrare l’intero dispositivo di almeno 1,10 metri verso l’interno, per contenere la superficie occupata entro i venti metri quadrati previsti dall’art. 49, comma 5, del Regolamento comunale, e assoggetta al canone l’intera area. La ricorrente impugna la determinazione e la nota istruttoria successivamente depositata dal Comune, chiedendo l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse avanzata dal Comune. La lesione lamentata deriva proprio dalle clausole del provvedimento impugnato, ossia dallo spostamento del dissuasore e dal pagamento del canone. Accoglie invece l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti: la nota impugnata ha natura istruttoria e si limita a esplicitare ragioni già desumibili dalla motivazione dell’atto, risultando priva di portata lesiva.

Nel merito, il Tribunale censura l’applicazione dell’art. 49, comma 5, del Regolamento comunale. La norma presuppone l’interdizione all’uso pubblico di un’area e la realizzazione di segnaletica orizzontale dell’area di manovra. Nel caso concreto, invece, l’istanza era diretta unicamente a collocare i dissuasori al limite della piazzetta, per impedire che la sosta vietata rendesse impraticabile l’accesso. Il vialetto resta liberamente fruibile dai pedoni e non è riconosciuto alcun uso esclusivo in favore della ricorrente, già titolare del passaggio carrabile e pedonale.

Del tutto erronea risulta quindi la qualificazione come occupazione di suolo pubblico dell’intera area antistante al passo carrabile. Resta salva l’eventuale applicabilità dei commi 1 e 3 del medesimo articolo, che determinano la superficie del passo carrabile moltiplicando la larghezza per la profondità convenzionale di un metro lineare.

Il Collegio rileva altresì la contraddittorietà della scelta rispetto alla precedente autorizzazione. Quest’ultima era stata adottata all’esito di approfondita istruttoria, confermata da ulteriori approfondimenti tecnici, e avvalorata dall’assenza di pregiudizi per la circolazione dopo l’installazione della catena. L’arretramento di oltre un metro, fondato su una generica esigenza di razionalizzare la distribuzione degli spazi e sull’erronea applicazione della norma regolamentare, appare inidoneo a giustificare la diversa soluzione. Lasciare un’ampia rientranza all’imbocco del vialetto svilirebbe la funzione stessa dei dissuasori, rendendo l’area suscettibile di uso come parcheggio o area di carico e scarico, con intralcio al transito pedonale.

Il ricorso introduttivo è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza degli ulteriori atti nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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