Criteri generici e punteggi numerici senza sub-criteri integrano il deficit motivazionale dell’aggiudicazione (TAR Calabria n. 122 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte devono essere analitici e determinati. Quando i criteri sono troppo generici per ricostruire le ragioni della valutazione espressa sulla singola offerta, la commissione ha il potere-dovere di individuare sub-criteri più stringenti. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, d.lgs. 50 del 2016, l’obbligo di specificazione sorge quando si intenda attribuire un punteggio numerico senza ulteriore motivazione, in assenza di macro-criteri sufficientemente specifici. In difetto di sub-criteri, i punteggi numerici richiedono una motivazione idonea a rendere trasparente il percorso logico seguito. La mancata predeterminazione di parametri precisi determina un deficit motivazionale, salva la possibilità di motivazione integrativa della stazione appaltante.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla gara europea a procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per la fornitura e messa in opera di un software gestionale del servizio idrico integrato, con migrazione dei database utenze esistenti. All’esito della valutazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si è classificata in terza posizione; dopo l’esclusione dell’operatore collocatosi al primo posto, è risalita immediatamente alle spalle dell’aggiudicataria.

Ritenendo viziata la procedura, ha adito il TAR deducendo il difetto di motivazione per la genericità dei criteri e la lesione del diritto di difesa, anche per il mancato accesso all’offerta tecnica della vincitrice. Ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e, all’esito dell’ostensione, ha proposto motivi aggiunti per disparità di trattamento e violazione dei limiti dimensionali del progetto tecnico, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di tardività. Soggiacciono all’onere di immediata impugnazione le sole clausole che impediscano la partecipazione o impongano oneri incomprensibili o sproporzionati; per le previsioni sui criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi l’interesse nasce con gli atti applicativi, quali l’aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi (Cons. Stato, Sez. III, n. 6264 del 2022).

Nel merito, il Collegio ritiene fondato il primo motivo, assorbente. La scelta dei criteri di valutazione è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo se macroscopicamente illogica e se i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (Cons. Stato, Sez. III, n. 6058 del 2019; Sez. V, n. 2075 del 2018). L’attitudine del voto numerico a rappresentare l’iter logico è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri (Cons. Stato, Sez. V, n. 675 del 2018).

Il disciplinare attribuiva venti punti alle caratteristiche della piattaforma, senza ripartire il punteggio tra copertura funzionale, integrabilità e sistemi di reporting e qualità; analogamente, venti punti ad approccio e tempi di progetto, senza distinzione tra tempi di migrazione, rilascio, avviamento della fatturazione e flessibilità. Aspetti specifici e diversi si confondono così nel macrocriterio.

Poiché la commissione non ha specificato i criteri né ha fornito motivazione integrativa del punteggio numerico, è integrato il deficit motivazionale. Non è il disciplinare in sé ad essere viziato, ma la sua applicazione senza alcuna specificazione. L’aggiudicazione va dunque annullata.

Non ricorrono le ipotesi di inefficacia obbligatoria del contratto: trova applicazione l’art. 122 c.p.a. e lo stato di avanzamento consiglia di conservarne l’efficacia. Quanto al risarcimento, il danno da perdita di chance avrebbe richiesto specifica domanda, assente nel caso di specie; la domanda è respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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