La riassunzione dopo declinatoria di giurisdizione va notificata al procuratore costituito (TAR Sardegna n. 165 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione di altro giudice non instaura un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione dell’unico giudizio già instaurato davanti al giudice carente di giurisdizione, come stabilito dall’art. 59 della legge n. 69/2009 e dall’art. 11 cod. proc. amm.. La riassunzione va effettuata nelle forme dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ. e notificata, a norma degli artt. 170 cod. proc. civ. e 39 cod. proc. amm., presso il procuratore della parte già costituita nel giudizio civile. Ogni diversa notifica è inesistente o insanabilmente viziata. La costituzione dell’amministrazione che eccepisca nella prima difesa utile l’estinzione per tardiva riassunzione non sana la violazione del termine perentorio, perché le ulteriori difese sono svolte solo cautelativamente. Il superamento del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm..
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari iure hereditatis di un’area in Valledoria, agiscono per la restituzione del lotto occupato sine titolo dal Comune e per il risarcimento dei danni da occupazione appropriativa. L’area era stata destinata a sede di una caserma dei Carabinieri sulla base di deliberazioni comunali dei primi anni Ottanta; i lavori furono ultimati nel maggio 1985 senza che il procedimento espropriativo fosse mai concluso. Un coerede aveva già ottenuto, con sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 2008 passata in giudicato, il risarcimento per la propria quota di un quinto del valore del terreno.
I ricorrenti avevano convenuto il Comune davanti al Tribunale di Sassari, che con sentenza n. 28/2021 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, devolvendo la controversia al TAR Sardegna. Di qui il giudizio riassunto, nel quale il Comune ha eccepito la prescrizione del credito e, in via preliminare, l’estinzione per tardiva riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione dell’amministrazione, ritenendola ritualmente formulata nella memoria di costituzione. Il ricorso introduttivo del giudizio riassunto è stato notificato il 17 maggio 2021 direttamente al Comune presso la propria posta elettronica; solo il 3 giugno 2021 è stato notificato presso il procuratore costituito nel giudizio civile, oltre il termine decadenziale di legge.
Il TAR richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la riassunzione a seguito di declinatoria non instaura un nuovo rapporto processuale, ma prosegue l’unico giudizio iniziato davanti al giudice carente di giurisdizione. Il fondamento è individuato nell’art. 59 della legge n. 69/2009 e nell’art. 11 cod. proc. amm..
Ne deriva che la notifica deve avvenire nelle forme dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ. e, per il richiamo dell’art. 39 cod. proc. amm., presso il procuratore della parte già costituita ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ.. Ogni diversa notifica è considerata inesistente o insanabilmente viziata. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1841 del 2019 e, in senso conforme, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 183 del 2020.
Non vale a sanare la violazione la circostanza, dedotta dai ricorrenti, che il Comune si sia costituito difendendosi nel merito. L’amministrazione ha infatti eccepito nella prima difesa utile proprio l’estinzione per tardiva riassunzione, svolgendo le ulteriori difese solo in via cautelativa. La notifica tardiva, intervenuta oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, determina quindi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm..
Sul piano delle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi per la compensazione tra le parti.
Nota della Redazione
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