Obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza: ottemperanza per la Carta Elettronica del docente (TAR Lazio n. 13901 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione di una sentenza passata in giudicato non può sottrarsi all’obbligo di conformarsi al dictum, la cui portata precettiva non è sindacabile in questa fase. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina fin da ora un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione.

Il Fatto

La parte ricorrente, un docente con contratti a tempo determinato, ha agito dinanzi al TAR per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la “Carta Elettronica” per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, oltre interessi legali. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione al titolo, rendendo necessario il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’adempimento coattivo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso rilevando che, a fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero resistente non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Collegio ha evidenziato come l’Amministrazione, rimasta inerte, non abbia assolto all’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento. In sede di ottemperanza, ha precisato il Giudice, i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili, dovendosi verificare unicamente l’esatto adempimento di quanto statuito.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, è stato nominato fin da ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all’esecuzione su richiesta del ricorrente, garantendo così l’effettività della tutela giurisdizionale.

Quanto alle spese di lite, esse hanno seguito la soccombenza, con liquidazione in favore della parte ricorrente e distrazione in favore dei procuratori antistatari. La decisione si inserisce nella consolidata prassi con cui il giudice amministrativo assicura l’integrale attuazione del giudicato, anche attraverso la predisposizione di un meccanismo sostitutivo in caso di perdurante inerzia dell’ente pubblico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *