Distanziometro legittimo in astratto ma effetto espulsivo concreto senza risposta comunale (Cons. Stato n. 6757 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo in astratto il cd. distanziometro regionale che vieta l’apertura e l’esercizio di sale gioco e scommesse a distanza inferiore a un valore prefissato da luoghi sensibili, in quanto misura di utilità sociale volta a tutelare i soggetti vulnerabili e a prevenire il gioco compulsivo, compatibile con gli artt. 41 e 117 Cost. e con il diritto dell’Unione. L’ordine comunale di chiusura o delocalizzazione diviene tuttavia illegittimo, per effetto espulsivo in concreto, quando l’amministrazione, a fronte dell’istanza del privato volta a individuare le aree idonee, ometta di rispondere e non esamini le possibilità di prosecuzione dell’attività consentite dalla disciplina urbanistica, in violazione del principio di leale collaborazione.

Il Fatto

La società appellante gestiva a Reggio Emilia due sale gioco. Rispetto a quella di via Martiri della Bettola, il Comune aveva accertato la vicinanza a luoghi sensibili — una casa di cura e una parrocchia — e con provvedimento del 30 luglio 2018 aveva intimato la chiusura o la delocalizzazione in zona consentita, in applicazione del distanziometro introdotto dall’art. 6, comma 2-bis, l.r. Emilia Romagna n. 5/2013 e attuato dal regolamento regionale n. 831/2017.

La società impugnava gli atti regionali e comunali davanti al TAR Emilia Romagna, che con sentenza n. 238/2023 respingeva il ricorso, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale. Proponeva quindi appello, deducendo la contrarietà del distanziometro ai principi in materia di gioco lecito e l’impossibilità concreta di delocalizzare.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi, che investono la legittimità dell’ordine sotto il profilo astratto e sotto quello concreto. Sul primo versante, il Collegio conferma la legittimità del distanziometro, richiamando la costante giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 9721 del 2024) e la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 300/2011 e n. 108/2017), che ha ricondotto tali discipline alla tutela dei soggetti vulnerabili e alla prevenzione del gioco compulsivo, senza invasione della competenza statale in materia di ordine pubblico.

Quanto al preteso contrasto con l’art. 41 Cost., la Sezione ribadisce che la norma consente programmi e controlli sull’attività economica privata per fini sociali, richiamando Cons. Stato n. 2422/2023 e n. 1618/2019. La distanza di 500 metri prevista dalla legge regionale è ritenuta non eccessiva, giacché lascia disponibile una porzione del territorio comunale (Cons. Stato n. 11036/2022), mentre una distanza di 1000 metri è stata ritenuta irragionevole solo per difetto di istruttoria (Cons. Stato n. 579/2016). Quanto al diritto dell’Unione, il Collegio esclude la necessità di rinvio pregiudiziale, trattandosi di acte clair.

Sul versante concreto, la Sezione ritiene invece fondato il motivo dell’appellante. Al momento del provvedimento impugnato la delocalizzazione era consentita, sia pure con l’onere dell’inserimento nel POC o della stipula di un accordo operativo. La società aveva presentato un’istanza per conoscere le aree idonee, rimasta senza risposta. Il Comune, in uno spirito di leale collaborazione, avrebbe dovuto rispondere ed evidenziare le possibilità di inserimento, esaminando le opzioni urbanistiche disponibili. Non avendolo fatto, ha prodotto un effetto espulsivo in concreto.

Il Collegio richiama i precedenti analoghi relativi al medesimo Comune (sentenze nn. 5157 e 5160 del 2024). L’appello è quindi accolto in parte: il ricorso di primo grado è accolto nella sola parte relativa al provvedimento di chiusura, con annullamento del provvedimento del 30 luglio 2018; resta il rigetto riguardo agli atti di disciplina generale. Le spese sono compensate per parziale soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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