Rischio migratorio e diniego del visto (Cons. Stato n. 6307 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di visto d’ingresso per lavoro subordinato, il rilascio presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro documentato, ma le Rappresentanze diplomatico-consolari conservano la facoltà di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 394/1999, tra cui le condizioni che giustificano le finalità del viaggio. Il bene giuridico protetto in via primaria è l’interesse della Repubblica a prevenire il rischio migratorio, non quello del richiedente a entrare nel territorio nazionale. La mancata conoscenza, da parte del richiedente, di aspetti fondamentali del rapporto di lavoro e del soggiorno in Italia costituisce circostanza indicativa della probabile fittizietà della proposta di assunzione. La discrezionalità amministrativa in materia è particolarmente lata e il sindacato giurisdizionale è ammesso solo ab externo, per macroscopiche abnormità logiche.
Il Fatto
Dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, il ricorrente inoltrava all’Ambasciata italiana di Islamabad la richiesta di visto per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999.
L’Ambasciata gli notificava un preavviso di rigetto, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, motivato dalla conoscenza approssimativa della situazione che lo attendeva in Italia e dai dubbi sulle reali intenzioni del soggiorno. Seguiva il provvedimento definitivo di diniego. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e l’interessato proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che si basa sul principio per cui esso presuppone l’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro e non può essere rilasciato in assenza di una formale e documentata proposta di assunzione. L’art. 31, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 fa salva la facoltà delle Rappresentanze diplomatico-consolari di verificare i presupposti dell’art. 5, ossia luogo, motivo e durata del soggiorno.
Da tale disposizione si ricava che i richiedenti devono provare le condizioni che giustificano le finalità del viaggio e i presupposti dai quali desumere l’interesse al rientro nel Paese di origine. La ratio è evitare il rischio migratorio, cioè l’eventualità che il visto sia strumentalizzato per eludere le norme sull’ingresso degli stranieri. Spetta all’Amministrazione verificare l’effettività dell’obiettivo dichiarato, accertando la conoscenza delle circostanze fondamentali del futuro rapporto e il radicamento nel Paese di origine.
Sul piano teleologico, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui il bene protetto in via primaria è l’interesse della Repubblica a prevenire il rischio migratorio, non quello del richiedente a entrare nel territorio (Cons. Stato sez. IV n. 11744 del 2021; Cons. Stato sez. IV n. 2361 del 2021). La discrezionalità amministrativa è particolarmente lata e sindacabile solo ab externo per macroscopiche abnormità logiche.
Nel caso concreto gli elementi valorizzati nel provvedimento risultano di consistenza tale da comprovare un effettivo rischio migratorio: dall’intervista emergeva persino la mancata conoscenza del nome dell’impresa presso cui l’appellante assumeva di dover lavorare, né i chiarimenti in replica al preavviso valevano a emendare le criticità. Il primo motivo è quindi respinto.
Quanto al difetto di sottoscrizione, il Collegio osserva che l’autografia della firma non costituisce requisito di validità dell’atto amministrativo quando dal complesso dei documenti emergono elementi che permettono di individuare in modo univoco la provenienza dall’ufficio preposto (indicazione dell’ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario). Tali elementi, nella specie, risultano dagli atti e non sono stati specificamente contestati; l’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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