Validazione ETC del PEF rifiuti non è impugnabile in via anticipata (TAR Puglia n. 831 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Ente Territorialmente Competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti ha natura endoprocedimentale e produce effetti lesivi solo interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’ARERA ai sensi dell’art. 8.4 della delibera ARERA n. 363 del 2021, che configura un vaglio di coerenza regolatoria sostanziale e non meramente formale. Ne deriva il difetto di interesse all’impugnazione anticipata della validazione: i relativi vizi vanno dedotti insieme alla censura dell’atto conclusivo, non essendo il provvedimento finale travolto da un annullamento ad effetto caducante. Il ricorso proposto avverso la sola validazione è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei rifiuti impugnava davanti al TAR Puglia la determina con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 riferito a un Comune della provincia. Unitamente a tale atto la ricorrente censurava, per illegittimità derivata, la delibera consiliare di approvazione della TARI per il medesimo anno.
Nel merito la società deduceva un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni funzionali all’aggiornamento, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche alla luce dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022 e del conseguente squilibrio delle gestioni degli anni 2022 e 2023. All’udienza pubblica il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per primo, in coerenza con i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015, il tema della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ritenendolo sussistente ai sensi degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c.
Dalla lettura dell’atto impugnato insieme all’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021 emerge che la validazione ha carattere endoprocedimentale. L’art. 8.4 della delibera attribuisce infatti all’Autorità di regolazione il potere di approvazione finale della tariffa: l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi e, in caso di esito positivo, approva l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389 del 2023.
L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è, secondo il Collegio, di carattere eccezionale e ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. Nella specie manca un effetto caducante: l’invalidità dell’atto successivo si produce solo quando questo costituisca l’inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza nuove valutazioni di interessi, evenienza esclusa dalla discrezionalità che connota la valutazione finale di ARERA.
Il Collegio aderisce poi all’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024, che ha preferito la tesi della non immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, anche per ragioni di uniformità e per l’impatto che la tesi opposta avrebbe su poteri non ancora esercitati dall’Autorità. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario, non riconducibile alla sola validazione dei nuovi PEF. Quanto alle pronunce che avevano ammesso l’impugnazione immediata, esse riguardavano questioni estranee ai poteri di ARERA, come la ripartizione dei costi tra i Comuni dell’ambito.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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