Il termine sedicennale per locazioni agevolate decorre dalla prima locazione effettiva (TAR Lombardia n. 2898 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione di attuazione di un programma integrato di recupero, riconducibile agli accordi procedimentali e sostitutivi di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990, si interpreta secondo gli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e non alla sola stregua del senso letterale delle parole. Ove l’art. 5 della convenzione imponga al soggetto attuatore di locare una quota di superficie a canone agevolato per sedici anni, il relativo termine decorre dalla prima locazione effettiva e non dall’ultimazione dei lavori. Il tempo intercorrente tra ultimazione dei lavori e stipula dei contratti non può andare a danno dei conduttori né frustrare l’interesse pubblico alla disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’intero periodo convenzionale. È quindi legittimo il provvedimento comunale che dichiari la vigenza degli obblighi convenzionali e il divieto di alienazione delle unità convenzionate.

Il Fatto

Il Comune di Milano e una società, dante causa della ricorrente, stipulavano una convenzione di attuazione di un Programma Integrato di Recupero, ai sensi della legge n. 457/1978, dell’art. 28 della legge n. 1150/1942 e della legge regionale n. 23/1990. La convenzione imponeva al soggetto attuatore e ai suoi aventi causa di concedere in locazione, a canone prefissato e per sedici anni, una quota della superficie lorda di pavimento residenziale a favore di categorie determinate di cittadini.

La ricorrente comunicava al Comune la cessazione degli effetti della convenzione per scadenza del termine convenzionale. L’ufficio comunale replicava che il termine doveva computarsi dall’effettiva locazione degli immobili e non dall’ultimazione dei lavori, dichiarando la vigenza degli obblighi convenzionali. Contro tale provvedimento la società proponeva ricorso, chiedendo anche l’accertamento della cessazione integrale degli obblighi di cui agli artt. 5 e 8 della convenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nella corretta interpretazione degli artt. 5, 6 e 8 della convenzione. L’art. 5 obbliga il soggetto attuatore a locare una quota di superficie — corrispondente a quindici alloggi — a canone agevolato e a favore di soggetti in difficoltà economica, precisando che l’obbligo vale per sedici anni decorrenti dall’ultimazione dei lavori. L’art. 6 impone la scelta dei conduttori nell’ambito di un elenco comunale; l’art. 8 vieta l’alienazione delle unità convenzionate per tutta la durata della convenzione.

La ricorrente propugna un’interpretazione meramente letterale dell’art. 5, sostenendo che il termine sarebbe decorso dall’ultimazione dei lavori, avvenuta nel 2002, con scadenza nel 2018. La tesi, pur suggestiva e ben argomentata, non convince il Tribunale. La convenzione, riconducibile agli accordi procedimentali e sostitutivi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, va interpretata secondo gli artt. 1362 e seguenti cod. civ., come affermato da TAR Lombardia, Sezione IV, sentenza n. 1356 del 2024 e Sezione II, sentenza n. 2000 del 2021.

Il Collegio richiama l’art. 1362 cod. civ., che impone di guardare alla comune intenzione delle parti e al loro comportamento complessivo, anche posteriore; l’art. 1363 cod. civ., che esige l’interpretazione delle clausole l’una per mezzo delle altre; e l’art. 1366 cod. civ., che impone l’interpretazione secondo buona fede. La finalità della convenzione è quella di mettere a disposizione alloggi a canone convenzionato per categorie determinate di conduttori e per un tempo non inferiore a sedici anni.

È fuori discussione che, nonostante l’ultimazione dei lavori nel 2002, il primo contratto di locazione risulta stipulato soltanto nel 2009, come provato dalla prima registrazione del contratto in quell’anno. Il tempo intercorrente tra ultimazione e stipula non può andare a danno dei conduttori né frustrare l’interesse pubblico sotteso alla convenzione. Il primo motivo è pertanto rigettato.

Il secondo mezzo è parimenti infondato: il Comune non ha modificato il contenuto dell’accordo né violato i principi di proporzionalità e ragionevolezza, posto che l’operatore privato potrà disporre liberamente del bene alla scadenza del termine sedicennale, indicata nel febbraio 2025. Non è ravvisabile neppure la violazione dell’art. 1184 cod. civ., poiché dalla lettura complessiva della convenzione il termine risulta fissato per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico. Il ricorso è interamente rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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