Il divieto prefettizio di detenzione armi richiede motivazione sulle ragioni ostative attuali (TAR Sicilia n. 3477 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio che vieta la detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. è illegittimo per difetto di istruttoria quando omette di considerare le sopravvenute emergenze processuali favorevoli all’interessato, già esistenti al momento della sua adozione. La carenza di motivazione si configura altresì quando il fatto posto a fondamento del divieto non presenti alcuna relazione con l’uso delle armi: in tal caso l’Amministrazione deve indicare le particolari contingenze e le ragioni per cui quel fatto è sintomatico di inaffidabilità nella detenzione e custodia delle armi. Non tutti i reati sono ugualmente significativi ai fini dell’art. 39 T.U.L.P.S.: quanto più il fatto illecito si allontana dall’ipotesi di uso o abuso delle armi, tanto più esauriente deve essere la motivazione. Il decreto questorile di revoca della licenza di porto d’armi è illegittimo per invalidità derivata quando il divieto prefettizio ne costituisca l’unica ragione.
Il Fatto
Il ricorrente, incensurato e titolare di licenza di porto d’armi per il tiro a volo, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con fatti collocati nel giugno 2019. L’ordinanza cautelare era stata poi annullata dal Tribunale del riesame.
Il Prefetto aveva vietato al ricorrente, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., di detenere le armi in proprietà, assegnando il termine per l’alienazione. Il Questore, sul presupposto di quel divieto, aveva revocato la licenza di porto d’armi. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere per carente istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; con i motivi aggiunti ha censurato la revoca questorile per invalidità derivata, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso introduttivo. Il provvedimento prefettizio aveva richiamato l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari e un passaggio in cui si contestava al ricorrente di aver curato la sistemazione di alcune prostitute e risolto problemi tra clienti e le stesse. L’Amministrazione non ha però considerato, né evocato, l’ordinanza del Tribunale del riesame già intervenuta al momento dell’adozione del divieto.
Con quella pronuncia il riesame aveva escluso la collocazione del ricorrente nel reticolo criminale, la consapevolezza e la volontà di relazionarsi a un interlocutore inserito in un più ampio organismo criminale, nonché i gravi indizi di colpevolezza quanto alla fattispecie associativa. Era stata esclusa anche l’aggravante ex art. 416 bis, 1, cod. pen.. Il divieto appare pertanto deficitario già sul piano istruttorio, per non aver l’Autorità emanante esaminato le sopravvenute emergenze processuali, significativamente favorevoli all’interessato.
Il provvedimento è illegittimo anche per carenza di motivazione. Il fatto richiamato non è connesso all’uso delle armi e non può essere considerato di per sé indicativo di una personalità violenta o di un carattere instabile. La sua attitudine a fondare il divieto avrebbe richiesto l’indicazione di quelle particolari contingenze che, nel caso di specie, mancano, come precisato da T.A.R. Valle d’Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8.
Il Collegio richiama il principio secondo cui non tutti i fatti penalmente rilevanti sono ugualmente significativi ai fini dell’art. 39 T.U.L.P.S.: qualora i reati siano commessi mediante l’uso o l’abuso delle armi l’inaffidabilità emerge ictu oculi, mentre quanto più ci si allontana da tale ipotesi tanto più esauriente deve essere la motivazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.A.R. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812). Il divieto è viziato quando omette di spiegare da quale reato, privo di diretta relazione con le armi, si desuma il possesso di una personalità violenta o aggressiva (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83).
Accolto il ricorso introduttivo, il Collegio accoglie anche i motivi aggiunti per invalidità derivata del decreto questorile: dalla piana lettura dell’atto si ricava che il divieto prefettizio ha costituito l’unica ragione della revoca della licenza. I provvedimenti sono annullati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1 c.p. – Reati e pene: disposizione espressa di legge
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere