Trasferimento di medicinali tra magazzino di farmacia e magazzino di grossista: serve la tracciabilità (Cass. civ. Sez. 2 n. 11148 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il farmacista titolare di farmacia, autorizzato anche all’esercizio dell’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali ai sensi dell’art. 100, comma 1-bis, d.lgs. n. 219/2006, è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni del Titolo VII del medesimo decreto, finalizzate a garantire la tracciabilità dei farmaci. I medicinali acquistati utilizzando il codice univoco attribuito per l’attività di vendita al dettaglio possono essere venduti soltanto al pubblico degli utilizzatori finali e devono essere conservati nei magazzini della farmacia, non potendo essere trasferiti al magazzino adibito alla distribuzione all’ingrosso, ancorché gestito dal medesimo soggetto imprenditoriale. La violazione di tali obblighi configura l’illecito amministrativo di cui all’art. 148, comma 13, d.lgs. n. 219/2006, non ricorrendo la clausola di riserva penale prevista per le condotte di cui all’art. 147, comma 4, del medesimo decreto. In tema di sanzioni amministrative, la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto sanzionato ricorre solo quando la sanzione sia comminata per una fattispecie diversa da quella attribuita al trasgressore, mentre l’accertamento dell’intenzionalità lesiva non integra una diversità di fatto, essendo per tali violazioni necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa a carico dell’agente ai sensi dell’art. 3 l. n. 689/1981.
Il Fatto
Un farmacista, titolare di farmacia e contestualmente autorizzato alla commercializzazione all’ingrosso di farmaci, aveva acquistato diverse partite di medicinali utilizzando il codice univoco attribuito per l’esercizio dell’attività di farmacia. Le merci, rivelatesi eccedenti rispetto alle necessità di distribuzione al pubblico, erano state trasferite nel magazzino adibito alla distribuzione all’ingrosso. A seguito di ispezione dei N.A.S., l’ASL aveva irrogato 21 sanzioni amministrative per violazione dell’art. 100, comma 1, d.lgs. n. 219/2006. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, annullando le ordinanze-ingiunzione; la Corte d’appello aveva invece accolto l’appello della ASL, rideterminando la sanzione per ciascuna ordinanza. Il farmacista e la società hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, in quanto connessi, ritenendoli infondati. Il nucleo centrale della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 100, comma 1-bis, d.lgs. n. 219/2006, che ha ammesso i farmacisti titolari di farmacia all’attività di distribuzione all’ingrosso, ma “pur sempre nel rispetto delle disposizioni del Titolo VII”. La disciplina, ha osservato la Corte, è finalizzata a garantire il servizio pubblico, assicurando la permanenza di un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere con tempestività alle esigenze del territorio. In tale ottica, la necessità di codici differenti per lo svolgimento delle diverse attività è funzionale all’esigenza di tracciabilità dei farmaci, anche nei passaggi tra magazzini di strutture gestite dal medesimo farmacista, senza che possa configurarsi una indebita limitazione dell’attività di commercializzazione.
La Corte ha richiamato i propri precedenti e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui il farmacista che svolga anche l’attività di grossista è tenuto a munirsi di una specifica autorizzazione e a soddisfare tutti i requisiti imposti ai titolari di tale autorizzazione. Ha pertanto concluso che i medicinali acquistati con il codice univoco di farmacia possono essere venduti esclusivamente al pubblico, e non trasferiti al magazzino del grossista, sicché il comportamento del ricorrente integra la violazione sanzionata dall’art. 148, comma 13, d.lgs. n. 219/2006. La norma, ha precisato la Corte, non reca la clausola di riserva penale “salvo che il fatto costituisca reato”, ma sanziona amministrativamente le condotte diverse da quelle di rilevanza penale previste dall’art. 147, comma 4.
Quanto al principio di correlazione tra fatto contestato e fatto sanzionato, la Corte ha chiarito che la violazione ricorre solo quando la sanzione sia comminata per una fattispecie diversa da quella attribuita al trasgressore, con conseguente lesione del diritto di difesa. L’accertamento dell’intenzionalità lesiva della condotta, operato dal giudice di merito, non integra una diversità di fatto, poiché per le violazioni amministrative è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta, operando la presunzione di colpa di cui all’art. 3 l. n. 689/1981 a carico di chi abbia commesso il fatto. Infine, la Corte ha escluso l’operatività dell’esimente dell’‘errore di fatto, non risultando provati elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore il convincimento della liceità della condotta, e ha dichiarato la circostanza del tracciamento dei farmaci priva di decisività, non potendosi sovvertire in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito in ordine all’elemento soggettivo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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