Demansionamento dei dirigenti medici anche nella mobilità d’ufficio: necessaria verifica di equivalenza delle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11177 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche in ipotesi di mobilità inter-enti d’ufficio di dirigenti medici, il giudice di merito deve accertare in concreto, a fronte di allegazione di demansionamento e domanda di risarcimento dei correlativi danni, se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e conformi alla professionalità del dipendente, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale, di impossibilità di diversa allocazione o di domanda di adibizione a mansioni inferiori a salvaguardia dell’impiego.
Il Fatto
Un dirigente medico di II fascia, transitato dalla Croce Rossa Italiana all’INPS a seguito di procedura di mobilità, lamentava di essere stato illegittimamente assegnato a svolgere mansioni di medico di I fascia, con conseguente demansionamento. Chiedeva la riallocazione in un incarico conforme alla propria qualifica e il risarcimento dei danni, anche in via equitativa. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo prodromico l’accertamento della legittimità della procedura di mobilità e assorbita la domanda di demansionamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso primo e terzo, ravvisando un error in procedendo per omessa pronuncia sul contenuto integrale della domanda risarcitoria. La Corte territoriale aveva limitato il proprio esame alla legittimità della procedura di mobilità, tralasciando l’accertamento fattuale richiesto dal ricorrente in ordine alle mansioni effettivamente svolte dopo l’assegnazione alla sede INPS.
La Suprema Corte ha precisato che la domanda di risarcimento del danno da demansionamento non è condizionata, in termini assoluti di causa-effetto, dall’illegittimità della procedura di mobilità, ma richiede una verifica concreta sulle mansioni assegnate. Tale verifica si impone anche nell’ambito del pubblico impiego, nonostante la specialità del rapporto.
Con riferimento alla dirigenza sanitaria, collocata in un ruolo unico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, la qualifica dirigenziale non esprime lo svolgimento di determinate mansioni ma l’idoneità professionale a ricoprire un incarico. L’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 esclude l’applicazione dell’art. 2103 cod. civ. al conferimento degli incarichi direzionali.
Ciononostante, la Corte ha ribadito che, in tema di esercizio dello ius variandi, il giudice di merito deve sempre accertare se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano l’accrescimento, senza che rilevi l’equivalenza formale tra vecchie e nuove mansioni. Tale principio è stato affermato con riferimento alle fattispecie di svuotamento di mansioni anche nel pubblico impiego.
La Corte ha escluso che l’esame si esaurisca nell’alternativa tra accettazione della ricollocazione o dimissioni, in quanto anche il datore di lavoro pubblico è tenuto alla tutela della professionalità del dipendente in contesti di mobilità, salva la dimostrazione dell’impossibilità di una diversa allocazione. Nel caso di specie, non risultava alcuna messa in disponibilità o istanza di ricollocazione, ma un transito diretto tra datori di lavoro. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per la valutazione della rilevanza delle dimissioni del medico intervenute successivamente.
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Nota della Redazione
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