Divieto di cumulo tra CIP 6/92 e certificati verdi (Cons. Stato n. 7412 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra gli incentivi riconosciuti in forza della convenzione CIP 6/92 e i certificati verdi è immanente al sistema degli incentivi alle fonti rinnovabili e non è confinabile a una sola annualità. Esso opera anche quando la medesima porzione di potenza dell’impianto venga incentivata in periodi successivi, poiché ciò che rileva è la parte di potenza già premiata e non la contestualità delle erogazioni. Il potere del Gestore dei servizi energetici di verificare la spettanza degli incentivi e di disporne il recupero non integra un’ipotesi di autotutela decisoria: si tratta di attività vincolata, esercitabile per tutta la durata del rapporto e oltre, con il solo limite della prescrizione decennale. Ne consegue l’irrilevanza dell’affidamento del privato e l’inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società titolare di un impianto idroelettrico ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili sull’intera potenza installata, dopo aver già accesso al regime CIP 6/92 per una parte della medesima potenza. Alla scadenza della convenzione ha chiesto e ottenuto l’emissione di certificati verdi calcolati sull’intera potenza dell’impianto.

A seguito di un controllo, il Gestore ha rideterminato i certificati spettanti e ha intimato la restituzione di quelli ritenuti indebitamente percepiti. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della società, che ha proposto appello lamentando, tra l’altro, la qualificazione del provvedimento come atto di autotutela e l’insussistenza di un divieto di cumulo tra annualità differenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame. Sul primo motivo, relativo alla pretesa tardività del ricorso introduttivo, la censura è inammissibile: il TAR ha solo adombrato la questione, dichiarando di soprassedere dal sollevarla, e nessun rilievo è stato mosso sul punto dal Gestore. La tempestività del ricorso di primo grado è pertanto coperta da giudicato interno implicito.

Il secondo motivo è infondato. Gli artt. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e 18, comma 1, del d.m. 18 dicembre 2008 attribuiscono al Gestore un potere di verifica della correttezza dei dati dichiarati dai produttori che esula dall’area dell’autotutela. Richiamando l’adunanza plenaria n. 18 del 2020 e la Sez. II n. 7461 del 2024, la decisione distingue la decadenza dall’autotutela: nella prima il vizio attiene alla non veridicità degli stati dichiarati o alla violazione di prescrizioni essenziali, e non v’è alcun affidamento tutelabile del privato.

Il potere di disporre la decadenza ha natura doverosa ed esito vincolato, come affermato dalla Sez. IV n. 2583 del 2022 e dalla Sez. II n. 2832 del 2024. Esso non riesamina la legittimità di un precedente provvedimento, ma accerta la carenza dei requisiti oggettivi che condizionavano ab origine l’ammissione al beneficio. Il limite temporale introdotto dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020 opera solo dal 17 luglio 2020 e non è applicabile ratione temporis a un provvedimento adottato nel 2015.

Il terzo motivo è parimenti infondato. Il divieto di cumulo tra CIP 6/92 e certificati verdi, «corollario del divieto di cumuli premiali a unicità di iniziativa imprenditoriale», è immanente al sistema, come precisato dalla Sez. II n. 7409 del 2023 e dalla Sez. II n. 1479 del 2024. Esso non si esaurisce nella doppia incentivazione della stessa energia nel medesimo periodo: poiché l’incentivo CIP 6/92 remunera anche la messa in funzione dell’impianto, riconoscere i certificati verdi pure alla quota di potenza già incentivata per otto anni determinerebbe una discriminazione a danno degli altri produttori. Rileva, dunque, la porzione di potenza incentivata, che non può esserlo due volte. Il Gestore ha quindi correttamente accertato l’illegittima percezione dei certificati e ne ha disposto il recupero, trattandosi di attività vincolata sorretta da congrua motivazione. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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