Esclusione per misura antimafia e irrilevanza del controllo giudiziario successivo all’aggiudicazione (TAR Puglia n. 1241 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione di cui all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non opera se l’impresa è ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 entro la data dell’aggiudicazione. Il criterio temporale fissato dalla norma è rigido: rileva esclusivamente la sussistenza dell’ammissione al momento in cui la stazione appaltante adotta l’aggiudicazione. Il successivo ripristino della misura di controllo, anche se disposto con provvedimento cui si riconnetta efficacia ex tunc, non travolge l’esclusione già legittimamente disposta e non ne determina l’invalidità sopravvenuta. La legittimità della misura antimafia confermata in sede di appello non può essere rimessa in discussione nel giudizio sull’esclusione, operando l’efficacia preclusiva del giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente, operatrice nel settore delle commesse pubbliche, era stata attinta da un’informativa antimafia ostativa della Prefettura. Il provvedimento, annullato in primo grado, veniva confermato dal Consiglio di Stato con sentenza del 12 marzo 2024. La società era stata ammessa al controllo giudiziario volontario, poi revocato e infine ripristinato dalla Corte di Appello con decreto del 3 aprile 2024.

Nel frattempo la società partecipava alla gara indetta dall’Autorità di Sistema Portuale per l’affidamento dell’appalto integrato di elettrificazione delle banchine e risultava prima classificata. Il 28 marzo 2024 la stazione appaltante, rilevata l’assenza del requisito di ordine generale, ne disponeva l’esclusione e aggiudicava l’appalto alla seconda classificata. Il TAR Salerno, adito, declinava la competenza territoriale in favore del TAR Lecce, davanti al quale la causa veniva riassunta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di integrazione del contraddittorio avanzata dalla controinteressata. L’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022 ha natura eccezionale e si applica ai soli appalti finanziati con fondi PNRR. L’appalto in esame risulta invece finanziato con fondi del Piano Nazionale Complementare, come si evince dal decreto di avvio della procedura, con la conseguenza che la norma non opera.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’Autorità aveva comunicato alla società l’avvio delle attività di verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, e la società aveva riscontrato trasmettendo la documentazione richiesta. Non vi è stata dunque alcuna esclusione adottata in violazione del contraddittorio procedimentale.

Il secondo motivo non regge alla luce del dato temporale. Il provvedimento di esclusione e quello di aggiudicazione risalgono al 28 marzo 2024, quando la misura antimafia era pienamente efficace e la società non era ammessa al controllo giudiziario, essendo intervenuto il ripristino solo il 3 aprile 2024. L’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 individua espressamente nell’aggiudicazione il termine ultimo dell’effetto sanante e precisa che l’aggiudicazione non può subire dilazioni per la pendenza del procedimento di controllo.

La Corte richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 8481 del 22 settembre 2023 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 2467 del 25 marzo 2025: l’ammissione al controllo giudiziario ha efficacia solo per l’avvenire e non elimina gli effetti già prodotti dall’interdittiva nei rapporti in corso. Irrilevante, pertanto, la questione dell’efficacia ex tunc o ex nunc del decreto di riammissione, assorbita dalla specifica disciplina temporale. Il mero ripristino di una misura già precedentemente disposta non muta l’esito: al momento dell’aggiudicazione la società era comunque soggetta a misura antimafia.

Il terzo motivo è inammissibile: ripropone censure già formulate nel giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, estranee alla competenza del TAR. Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, con conferma della pronuncia e operatività del giudicato. Il quarto motivo, di mera illegittimità derivata, segue la reiezione dei precedenti. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *