Indennità per opere abusive su area vincolata è sanzione amministrativa (TAR Emilia-Romagna n. 1268 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di cui all’art. 15 della legge n. 1497/1939, richiamato dall’art. 2, comma 46, della legge n. 662/1996, ha natura di sanzione amministrativa e non di risarcimento del danno ambientale. Essa è dovuta al solo titolo della realizzazione di opere abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico, quale presupposto per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, senza che rilevi l’effettiva compromissione del contesto ambientale. La successiva demolizione delle opere condonate non incide sulla debenza dell’indennità, già maturata per effetto dell’abuso realizzato. Il criterio di calcolo dell’indennità è quello fissato dal DM 26 settembre 1997, che non lascia margini di discrezionalità all’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’area destinata a campeggio in zona vincolata, aveva realizzato alcuni manufatti abusivi, successivamente oggetto di istanze di condono ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994. Il Comune aveva rilasciato la sanatoria e quantificato l’indennità ambientale a norma dell’art. 15 della legge n. 1497/1939 e del DM 26 settembre 1997, nella misura di 63.637,08 euro, poi interamente corrisposta.

La società impugnava il provvedimento di determinazione dell’indennità, contestando in via principale la stessa debenza del pagamento, in ragione dell’impegno a demolire le opere nell’ambito di un accordo operativo mai perfezionato, e in via subordinata la quantificazione, ritenendo che la base di calcolo dovesse considerare un valore differenziale e non quello di estimo dei manufatti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo la rilevanza della proposta di accordo operativo ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017, mai perfezionatasi. Ha poi chiarito che il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria, la quale, secondo giurisprudenza consolidata, ha natura di vera e propria sanzione amministrativa priva di connotazione risarcitoria.

La norma, di cui l’attuale corrispondente è l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, presuppone la realizzazione di opere in zona vincolata senza autorizzazione paesaggistica ed è finalizzata a garantire l’effettività del controllo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. L’indennità, ha precisato il Collegio, non postula che le opere abbiano comportato una compromissione del contesto ambientale; al contrario, essa è dovuta proprio nel caso in cui le opere, pur abusive, risultino compatibili con i valori paesaggistici dell’area.

Da ciò consegue l’irrilevanza dell’avvenuta demolizione parziale dei manufatti, peraltro intervenuta a distanza di molti anni e tale da dimostrare l’ormai procurato pregiudizio al paesaggio. Quanto al calcolo, il TAR ha ritenuto il metodo differenziale proposto dalla ricorrente privo di riferimenti nel DM 26 settembre 1997, il cui parametro basato sul valore d’estimo non lascia all’amministrazione margini di discrezionalità.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese in favore del solo Comune e compensazione nei confronti della Soprintendenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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