Divieto di cumulo e natura politica dell’amministratore straordinario provinciale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 77 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore straordinario di una provincia nominato con deliberazione della Giunta regionale è organo di natura politica e non amministrativa, dovendosi valorizzare la natura della nomina, l’assenza di qualifica funzionariale e l’attribuzione dei poteri propri del presidente, della giunta e del consiglio provinciale. Ne consegue che, in caso di contemporaneo esercizio della carica di sindaco, il cumulo delle indennità è regolato dall’art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010 e non dal comma 5 del medesimo articolo: l’interessato può scegliere un solo emolumento. Il riversamento delle somme indebitamente percepite deve avvenire al lordo delle ritenute fiscali, secondo il criterio fissato dalle Sezioni Riunite n. 24/2020. L’omessa restituzione dell’intero importo integra colpa grave.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, eletto sindaco di un comune della stessa provincia circa sei mesi dopo la nomina. La Procura ha contestato l’illegittima percezione delle indennità per l’incarico provinciale, quantificate in 304.685,22 euro, sul presupposto della natura amministrativa dell’incarico e della conseguente applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, che impone la gratuità degli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive.
In via subordinata, la Procura ha prospettato l’applicazione del comma 11 del medesimo articolo, chiedendo la condanna al pagamento di 3.094,78 euro in favore del Comune, pari alla differenza tra l’indennità percepita come sindaco e quanto riversato, corrispondente alle ritenute fiscali. Il convenuto si è difeso sostenendo la natura politica dell’incarico provinciale e di avere optato per la relativa indennità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto delimitato l’ambito del giudizio, escludendo la fattispecie relativa all’incarico presso un consorzio, non coltivata dalla Procura. Ha poi individuato la questione centrale nell’interpretazione dell’art. 24, commi 7 e 9, della legge regionale Sardegna n. 2/2016, che disciplina compiti e indennità degli amministratori straordinari.
La Corte ha ritenuto di condividere il percorso argomentativo della deliberazione della Sezione regionale di controllo n. 104/2022/PAR, resa in materia di sub-commissari provinciali, ed estenderlo alla fattispecie. Ha precisato che tale parere rileva solo ai sensi dell’art. 95 c.g.c., quale elemento di prova, e non con efficacia vincolante ex art. 69 c.g.c..
Tre gli argomenti decisivi. Anzitutto la nomina avviene con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente. In secondo luogo, l’amministratore straordinario non è un funzionario pubblico, a differenza del commissario comunale. Infine, la parametrazione dell’indennità alla retribuzione del dirigente di vertice costituisce mero riferimento quantitativo e non vale a conferire natura amministrativa all’incarico, tanto più che l’amministratore non sostituisce quel dirigente, che resta nell’apparato burocratico.
Il Collegio ha valorizzato l’evoluzione normativa: la scadenza originaria al 31 dicembre 2016 e il riferimento alle attività strettamente necessarie alla gestione ordinaria sono stati superati dalle modifiche del 2016, del 2017 e del 2021, che hanno attribuito all’amministratore i poteri del presidente, della giunta e del consiglio provinciale. La durata pluriennale e la scadenza indeterminata confermano la natura politica dell’organo. Poiché l’elezione a sindaco è intervenuta dopo la modifica del 2017, la qualificazione era ormai chiara.
Da ciò deriva l’applicazione del comma 11 e l’assoluzione dalla domanda principale. Quanto alla restituzione al Comune, la Corte ha applicato il criterio del lordo fissato dalle Sezioni Riunite n. 24/2020, condannando il convenuto per la parte relativa alle ritenute fiscali, con colpa grave ravvisata nell’omessa restituzione dell’intero importo. Spese compensate per la domanda principale, in ragione dell’assoluta novità della questione; condanna alle spese per la fattispecie subordinata, oltre a rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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