Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Campania n. 5694 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo giudiziale non sia stato impugnato — circostanza attestata da certificazione di cancelleria — e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Sussistono in tal caso i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e va impartito all’Amministrazione l’ordine di esecuzione integrale del dispositivo nel termine fissato dal giudice. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e il suo munus è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riguardo agli artt. 55, 56 e 71.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, con sentenza n. 3937/2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, di cui all’art. 1 della l. n. 107/2015, con le modalità vigenti per il personale di ruolo.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 21.10.2025 e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria del 22.12.2025. Il Ministero, tuttavia, era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per provvedere e la contestuale nomina del commissario ad acta, con liquidazione del relativo compenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. sotto due profili. Il primo è la definitività del titolo: la sentenza non è stata impugnata, come risulta da apposita certificazione di cancelleria. Il secondo è l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il Collegio si è soffermato sulla figura dell’ausiliario. Ha precisato che il munus del commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e che pertanto non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Quanto al compenso, il Tribunale lo ha rimesso a successivo decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002: per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, richiama l’art. 55 del medesimo d.P.R., l’art. 8 della l. n. 417/1978 e la Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75; per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, l’art. 56.

La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisando il Collegio che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve inoltre depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il relativo modulo dedicato. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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