Legame di parentela non basta per divieto prefettizio di detenere armi (TAR Lombardia n. 336 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplodenti, adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS, presuppone un giudizio prognostico di pericolo di abuso agganciato a circostanze concrete e verificabili. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità tecnica, ma questa resta circoscritta dai criteri di adeguatezza istruttoria, completezza valutativa, logicità e proporzionalità. Il semplice legame di parentela con persone pregiudicate, in assenza di ulteriori elementi, non integra da solo il requisito dell’inaffidabilità. La carenza di accertamenti sulla condotta di vita e sulla effettiva frequentazione configura eccesso di potere per difetto istruttorio e motivazionale.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia dal 1999 e deteneva tre fucili con relative munizioni. Il Prefetto di Cremona, con decreto del 31 ottobre 2023, gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, disponendo in pari data il ritiro dei fucili, delle cartucce e dei titoli autorizzativi.

Il provvedimento si fondava su una nota della Questura che dava atto di stretti vincoli familiari con persone pluripregiudicate per reati inerenti la criminalità organizzata, nonché sull’omessa presentazione periodica del certificato medico di idoneità. L’Amministrazione ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento, invocando l’urgenza. Il ricorrente ha impugnato il divieto lamentando la genericità della motivazione e l’assenza di riscontri concreti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro del potere prefettizio richiamando l’art. 39 TULPS, che consente di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. L’Autorità dispone di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, ma il giudizio prognostico deve avere agganci concreti con la realtà e non può fondarsi su mere congetture. Il ragionamento induttivo richiede un attendibile grado di verosimiglianza, non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 923 del 26.1.2023.

Tale discrezionalità è però circoscritta dal rispetto dei criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e partecipazione procedimentale, come precisato da Cons. Stato, Sez. III, n. 9818 del 6.12.2024. Il sindacato del giudice amministrativo verifica che l’Amministrazione si sia attenuta a tali criteri, così che il provvedimento restrittivo risulti misura ragionata e ponderata.

Nel caso di specie il divieto è carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale. La Prefettura non indica quanti e quali sarebbero i familiari pregiudicati, né il grado di parentela o una frequentazione effettiva. Il giudizio si basa sull’assunto che la sussistenza del rapporto in quanto tale non consentirebbe di escludere una frequentazione: un salto logico non supportato da riscontri fattuali. Come affermato in fattispecie analoga, il semplice legame di parentela non può costituire da solo elemento giustificativo del giudizio di non affidabilità (Cons. Stato, Sez. III, n. 2312 del 6.5.2014, che richiama Sez. III n. 581 del 5.2.2014 e Sez. IV n. 1671 del 31.3.2003).

Il Collegio ravvisa un ulteriore vizio istruttorio: mancano accertamenti sulla condotta di vita del ricorrente e sugli elementi sopraggiunti che abbiano reso sintomatico di pericolo un legame risalente negli anni, già presente al momento del rilascio del titolo e mai censurato. Neppure la mancata presentazione del certificato medico periodico sorregge autonomamente il divieto: l’art. 38, comma 6, TULPS consente al Prefetto di vietare la detenzione, ma non legittima l’adozione in via d’urgenza.

Le relazioni difensive depositate in giudizio non possono colmare i vizi, integrando inammissibili integrazioni postume (TAR Brescia, Sez. I, n. 940 del 23.11.2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2843 dell’11.5.2018). Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *