CIGO e diniego privo di motivazione: onere di prova dell’estraneità del rischio (TAR Lazio n. 300 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di integrazione salariale ordinaria è illegittimo quando si limiti ad affermare l’insussistenza dei presupposti senza indicare quali siano carenti e su quali elementi probatori si fondi la valutazione. Le note inserite nel cassetto bidirezionale, prive di sottoscrizione e recanti il solo riferimento a un numero di operatore non identificabile, sono nulle per difetto di un elemento essenziale. Esse non possono validamente integrare la motivazione del diniego: l’integrazione postuma è ammessa solo quando la carenza attenga alla forma del discorso giustificativo e non quando rifletta un vizio della funzione. Sull’imprenditore che invoca la socializzazione del costo del lavoro grava la prova che la contrazione delle commesse sia estranea alla propria sfera di dominio e non costituisca conseguenza di una consapevole scelta imprenditoriale.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore dei sistemi di controllo e informazione, subiva nei primi mesi del 2023 la revoca improvvisa di commesse da parte di un primario cliente, con una perdita pari a circa il quaranta per cento del fatturato dell’anno precedente e l’ulteriore congelamento degli ordini. Presentava quindi all’INPS, sede di Frosinone, plurime domande di CIGO per periodi successivi, alcune in pagamento diretto, suddividendo i dipendenti per categorie. Nel frattempo chiedeva e otteneva l’ammissione al concordato preventivo in continuità.

Mentre le domande presentate nel marzo 2023 venivano accolte, quelle di giugno e agosto 2023 erano respinte con provvedimenti che si limitavano a richiamare l’insussistenza dei presupposti per l’erogazione diretta. La società impugnava i dinieghi davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di motivazione, contraddittorietà rispetto alle determinazioni precedenti e omissione del preavviso di rigetto; l’INPS integrava poi la motivazione con note inserite nel cassetto bidirezionale, a loro volta impugnate con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e dichiara tempestivi i motivi aggiunti. Le note integrative non risultano communicate formalmente: la conoscenza si è perfezionata solo con la costituzione in giudizio dell’ente, sicché il termine di decadenza ex art. 41 c.p.a. decorre da quel momento.

Nel merito il diniego è sprovvisto di motivazione. I provvedimenti affermano che non sussistono i presupposti per l’accesso alla prestazione senza indicare quali manchino né su quali elementi probatori si fondi la valutazione. La lacuna risulta aggravata dal fatto che, su presupposti fattuali identici, l’ente aveva poco prima accolto le domande relative ai periodi precedenti.

È invece infondata la censura procedimentale: l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 esclude dall’obbligo del preavviso di rigetto i procedimenti previdenziali e assistenziali, categoria nella quale rientra la concessione dell’integrazione salariale.

Le note integrative non possono sanare il vizio. Esse sono nulle per difetto di sottoscrizione: recano solo il numero di un operatore non identificabile dal destinatario, il quale resta privato della possibilità di verificare l’incardinamento del soggetto nell’ente. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato n. 5714/2024, il Collegio osserva che la provenienza dell’atto dall’amministrazione non basta se non è riconoscibile il suo autore materiale. Le note, inoltre, intervengono espressamente a rettifica del diniego, riconoscendone il vizio: secondo Cons. Stato n. 3385/2021, l’integrazione è possibile solo per l’insufficienza del discorso giustificativo-formale, non per il vizio sostanziale della funzione, che non tollera alcun maquillage motivazionale. Qui ricorre l’ipotesi della motivazione apparente.

Il Collegio esamina poi, per il successivo riesercizio del potere, le censure sul merito della motivazione veicolata dalle note. L’art. 11 d.lgs. n. 148/2015 e l’art. 1 del d.m. n. 95442 del 15.04.2016 richiedono eventi transitori non imputabili all’impresa e situazioni temporanee di mercato, con involontarietà e non riconducibilità a imperizia o negligenza. Per la fattispecie di mancanza di lavoro o commesse occorre valutare in concreto i contratti di appalto e subappalto, secondo Cons. Stato n. 8434/2019: se la sospensione è contrattualmente prevista, la causale non è integrata perché l’evento è prevedibile. L’onere probatorio rigoroso non è stato assolto. Il precedente accoglimento non vincola l’ente, che può motivatamente mutare le proprie determinazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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