L’accesso agli atti sanzionatori del vicino tra vicinitas e interesse del denunciante (TAR Lombardia n. 1262 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che, essendo proprietario di un immobile confinante, abbia presentato un esposto che ha provocato l’avvio del procedimento sanzionatorio è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai provvedimenti conclusivi del procedimento medesimo. La vicinitas tra la proprietà dell’istante e il bene cui i documenti si riferiscono integra, ai sensi dell’art. 22, legge n. 241/1990, una posizione qualificata e differenziata, non meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. Non esiste alcuna previsione normativa che escluda in via generale i terzi dall’accesso agli atti dei procedimenti sanzionatori; la legge n. 689/1981 non disciplina né limita il diritto di accesso. Il diniego che opponga una motivazione tautologica, basata su una lettura formalistica dell’istanza disgiunta dall’esposto allegato, è illegittimo per difetto di motivazione.

Il Fatto

Il condominio ricorrente, proprietario di un immobile adiacente a un esercizio di ristorazione, ha segnalato al Comando di Polizia Municipale l’occupazione abusiva del suolo pubblico realizzata mediante un dehors. L’amministrazione ha riscontrato la veridicità di quanto lamentato e ha riferito di aver contestato le violazioni con contestuale ripristino dei luoghi. Perdurando l’occupazione, il condominio ha chiesto l’accesso ai provvedimenti sanzionatori e di ripristino.

Con provvedimento dell’11.07.2023 il Comune ha rigettato l’istanza perché “carente di adeguate motivazioni”. Il condominio ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la sussistenza del proprio interesse e l’illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 22, 24 e 25, legge n. 241/1990 ed eccesso di potere. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza, sostenendo che l’interesse del ricorrente sarebbe indiretto e che la conoscenza analitica della sanzione sarebbe eccedentaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il giudizio in materia di accesso come giudizio sul rapporto, non sostanzialmente impugnatorio, richiamando l’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. e l’Adunanza Plenaria n. 10/2020. Su questa base esamina congiuntamente i motivi.

Il primo passaggio argomentativo esclude ogni rapporto di specialità tra la legge n. 241/1990 e la legge n. 689/1981 o il codice della strada. Gli atti di accertamento, contestazione e ordinanza-ingiunzione non si sottraggono alla nozione di documento amministrativo dell’art. 22, comma 1, lett. d). La Corte richiama quindi la giurisprudenza secondo cui non esiste un divieto generale di accesso dei terzi agli atti dei procedimenti sanzionatori, dovendosi guardare alla relazione tra documento e necessità di curare o difendere un interesse giuridico (Cons. Stato n. 9365/2023; Cons. Stato n. 1154/2021).

Sul denunciante, il Collegio registra il contrasto tra l’orientamento che nega che il solo esposto fondi una situazione tutelata (TAR Sardegna n. 370/2023) e quello che riconosce l’accesso a chi ha provocato l’avvio del procedimento (Cons. Stato n. 5004/2017; TAR Marche n. 686/2017). Anche nel più restrittivo dei due indirizzi, che il Collegio dichiara di condividere, l’estraneità al procedimento non esclude l’interesse, che va però comprovato in modo adeguato. Il problema si sposta quindi sui presupposti dell’artt. 22 e ss.: la posizione da tutelare deve essere collegata ai documenti e il rapporto di strumentalità deve emergere dalla motivazione dell’istanza.

Applicando tali coordinate, il TAR ravvisa l’interesse diretto, concreto e attuale in ragione della vicinitas tra la proprietà del condominio e il dehors cui i documenti si riferiscono (Cons. Stato n. 4023/2023; TAR Campania n. 2582/2024). Il requisito attribuisce di per sé legittimazione a conoscere i provvedimenti sanzionatori adottati. Il diniego comunale è poi giudicato tautologico: la motivazione dell’istanza, letta congiuntamente all’esposto allegato, era idonea a esplicitare l’interesse. La Corte valorizza infine il comportamento processuale dell’amministrazione, traendone argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. e art. 64, comma 4, cod. proc. amm.: il Comune ha depositato in giudizio il verbale omissato, riconoscendo di fatto l’interesse che aveva negato. Il ricorso è accolto, con ordine di esibizione entro trenta giorni; spese compensate, salvo il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *