Interdittiva antimafia e regia familiare: irrilevante il dissequestro delle quote (TAR Sicilia n. 1246 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa interdittiva antimafia, l’Amministrazione può valorizzare i rapporti di parentela tra titolari, soci e amministratori dell’impresa e familiari affiliati o contigui alle associazioni mafiose, allorché tale rapporto, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasci ritenere secondo la logica del più probabile che non che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia. Il successivo dissequestro delle quote dell’amministratore non elide il rischio di condizionamento, ove residuino elementi che configurino la figura dell’imprenditore compiacente. La valutazione prefettizia è autonoma rispetto all’accertamento penale, e l’assoluzione nel giudizio penale non impedisce di trarre dalla vicenda processuale elementi di contiguità. La cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali conseguente all’interdittiva costituisce atto sostanzialmente vincolato.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore edile, impugna l’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura nel 2024, deducendo l’inconferenza del giudizio prognostico fondato sui precedenti penali del fratello, ex socio di minoranza, da tempo recluso e già destinatario di confisca delle proprie quote. La ricorrente sostiene di essere stata “bonificata” dal percorso di amministrazione giudiziaria, dal dissequestro del 60% delle quote e dalla confisca del restante 40%, e lamenta la mancata valorizzazione delle evidenze favorevoli, l’insussistenza di una regia occulta e la carenza di motivazione, ragionevolezza e proporzionalità.
Con motivi aggiunti impugna il provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, adottato a seguito dell’interdittiva per perdita dei requisiti di moralità. La domanda di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. e l’istanza cautelare vengono respinte in camera di consiglio; la causa giunge alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondati tanto il ricorso principale quanto i motivi aggiunti. In via preliminare, dichiarata l’inammissibilità della domanda ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., respinge la connessa istanza istruttoria ex artt. 63 e 64, comma 3, cod. proc. amm., trattandosi di richiesta generica di documenti non necessari alla luce degli ampi riferimenti motivazionali del provvedimento.
Nel merito, la valutazione prefettizia sulle cointeressenze familiari non è illogica né macroscopicamente irragionevole. La Corte valorizza l’originaria presenza del fratello nella compagine sociale, la condanna per associazione mafiosa, la confisca delle quote e l’intestazione fittizia alla madre, ritenendo che la reclusione attuale non escluda la gravità delle condotte poste in essere tramite lo schermo societario. Il dissequestro delle quote dell’amministratore non assume rilievo dirimente: egli si configura oggettivamente come imprenditore compiacente, poiché le condotte illecite non sarebbero state possibili senza il suo benestare. La gestione imprenditoriale di tipo familiare, con sede presso l’abitazione di famiglia, conferma il quadro.
Assume peso il contesto ambientale. Il padre, sottoposto a sorveglianza speciale, è stato coinvolto in procedimenti per associazione mafiosa; l’assoluzione non impedisce di valutare fatti rilevanti ai fini della prevenzione amministrativa. La madre risulta destinataria di misure di prevenzione patrimoniale. Il Collegio richiama TAR Sicilia Catania, Sez. V, n. 794 del 2024 e Cons. Stato, Sez. III, n. 3265 del 2024, nonché Cons. Stato, Sez. III, n. 8733 del 2024.
Rileva, infine, il mancato compimento di atti di presa di distanza dal contesto controindicato: l’immediata estromissione dell’amministratore giudiziario, contro la volontà espressa, evidenzia la mancanza di intenti collaborativi. L’osservazione unitaria degli elementi restituisce un quadro solido di contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose, veicolata dalla gestione familiare.
Quanto ai motivi aggiunti, è irrilevante che l’attività sia rivolta solo ai privati: ciò che conta è la perdita dei requisiti di moralità e onorabilità derivante dall’interdittiva, rispetto alla quale l’atto è sostanzialmente vincolato, il che dequota anche la dedotta violazione delle garanzie procedimentali. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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