Il divieto di detenzione armi è cautelare e non richiede abuso conclamato (TAR Sicilia n. 468 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto e detenzione di armi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare con prudente apprezzamento l’affidabilità del destinatario, con i soli limiti di congruità e ragionevolezza. Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare a tutela dell’incolumità dei consociati e si fonda su una valutazione prognostica di elementi di fatto che possono anche difettare di rilevanza penale. Non è necessario l’accertamento di un concreto abuso nella tenuta delle armi, essendo sufficiente un ragionevole rischio desunto dagli elementi esaminati. La detenzione di armi costituisce un fatto eccezionale, in deroga al divieto generale, e richiede una condotta irreprensibile del detentore, immune da mende anche remote: anche un unico episodio può essere sintomatico di inaffidabilità. La remissione della querela o l’estinzione del reato non vincolano l’Amministrazione, che mantiene il potere di valutare il fatto nella sua obiettiva dimensione storica. Nei provvedimenti in materia di armi la comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatoria, stante la natura precauzionale e preventiva del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato domanda di rilascio del porto d’armi. In precedenza il Questore aveva revocato la licenza di porto di fucile e il ricorso gerarchico avverso tale decreto era stato respinto dal Prefetto. Successivamente il Prefetto di Catania ha emesso, ai sensi dell’art. 39 TULPS, un decreto con cui ha fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ordinando la cessione delle stesse entro centocinquanta giorni a un terzo non convivente o a un’armeria.
Il provvedimento richiamava una proposta della Questura fondata su una denuncia per danneggiamento, minaccia e lesioni personali. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che il divieto di detenzione non persegue finalità punitive, ma risponde a esigenze di incolumità pubblica. La valutazione è prognostica e può fondarsi su fatti privi di rilevanza penale, poiché all’Autorità è richiesto di prevedere i futuri comportamenti del soggetto, non di accertare ex post un nesso causale.
Quanto alle garanzie partecipative, il TAR richiama l’orientamento secondo cui le esigenze di sicurezza e incolumità pubblica costituiscono di per sé ragione di impedimento della comunicazione di avvio del procedimento, con celerità in re ipsa. È inconferente che il ricorrente fosse privo della licenza di porto di fucile, perché tale situazione non gli impediva la mera detenzione delle armi. Il ricorrente non ha comunque dimostrato un diverso esito procedimentale.
Il Collegio ritiene inoltre irrilevante la remissione della querela relativa all’episodio contestato: l’Amministrazione conserva il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’estinzione del reato o dall’archiviazione penale. Né regge la tesi che l’episodio sia stato ricostruito solo sulle dichiarazioni del querelante, poiché il decreto questorile richiamato menziona le dichiarazioni di un testimone, dipendente della Polizia locale.
Il TAR sottolinea che la condotta del detentore deve essere irreprensibile, immune da mende anche remote e caratterizzata da adeguato autocontrollo: anche episodi di modesto rilievo criminale possono giustificare provvedimenti interdittivi, allorché ingenerino il semplice sospetto di un possibile abuso. Alla luce della natura cautelare degli atti, anche un unico episodio può essere sintomatico di inaffidabilità.
Il provvedimento è infine ritenuto frutto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione, non sindacabile se non per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il Collegio richiama la regola generale del divieto di detenzione e la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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