Ritardo organizzativo non giustifica inerzia della P.A. sui termini perentori della VIA (TAR Sicilia n. 474 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono espressamente qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, con rinvio agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990. La loro violazione integra silenzio-inadempimento e legittima il ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., perché l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda infondata o improcedibile. Le difficoltà organizzative e l’elevato numero di istanze pendenti costituiscono questioni interne all’apparato e non consentono una deroga generalizzata ai termini, che l’amministrazione deve fronteggiare con idonee misure organizzative. Un’interpretazione che subordini il rispetto dei termini alla capacità amministrativa disponibile equivale a una interpretatio abrogans delle previsioni procedimentali e pregiudica la certezza dei tempi dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un progetto per un impianto fotovoltaico con associato impianto agricolo, da realizzarsi nel territorio di un comune siciliano, della potenza di 42.733 KWp, comprensivo delle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. In data 28 giugno 2023 ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006; con nota del 20 ottobre 2023 il Ministero ha comunicato la procedibilità dell’istanza.
Secondo la ricorrente, pubblicato l’avviso al pubblico il 23 ottobre 2023 e conclusa la consultazione il 22 novembre 2023, il termine per l’istruttoria tecnica della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC scadeva l’1 marzo 2024 e quello per il provvedimento ministeriale il 31 marzo 2024. Decorsi inutilmente anche i termini suppletivi del potere sostitutivo e rimasto senza esito il sollecito del 12 giugno 2024, la società ha chiesto l’accertamento del silenzio e la condanna al provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il rimedio avverso il silenzio presuppone un comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato su istanza del privato. L’obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, così da consentire all’interessato di conoscere le determinazioni dell’amministrazione e di adire la giurisdizione. La presentazione di una formale istanza impone di concludere il procedimento anche se la domanda è ritenuta irricevibile o infondata.
Nel caso concreto vengono in rilievo i termini degli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 d.lgs. n. 152/2006, espressamente qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7. Il Collegio sottolinea che tale carattere è coerente con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, comprovato dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro normativo per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e qualifica gli interventi come di interesse pubblico prevalente.
Quanto alle difese del Ministero, il Collegio ritiene che l’adesione alla tesi della priorità dei progetti di maggiore potenza comporterebbe una sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni sui termini procedimentali, con elusione degli stessi. Il potere di provvedere ha natura doverosa e non può essere eliso dall’emergenza di difficoltà operative, che spetta alla stessa amministrazione risolvere. Il numero elevato di provvedimenti in corso è una mera questione organizzativa interna, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno sforamento dei tempi normativamente imposti.
Il Collegio esamina anche l’eccezione sull’autonoma conclusione della VIA e ritiene non sussistano ragioni ostative a un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, dovendo le funzioni del Ministero della Cultura ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Poiché però la ricorrente ha agito solo contro il Ministero dell’Ambiente, il Tribunale accoglie il ricorso ordinando al competente direttore generale di trasmettere all’Assessorato lo schema di provvedimento e di adottare la VIA entro centotrenta giorni, previa acquisizione del concerto; sul punto può operare l’art. 17-bis legge n. 241/1990, con il silenzio-assenso in caso di inerzia dell’amministrazione interpellata oltre il termine.
In caso di persistente inerzia, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta, ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con ulteriore termine di centotrenta giorni, restando impregiudicato il merito delle decisioni e la natura discrezionale del potere. La Regione Siciliana è estromessa dal giudizio per difetto di soggettività unitaria in materia di attività amministrativa. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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