Ordine di demolizione a chi detiene l’immobile abusivo (Cons. Stato n. 1988 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo, adottato ai sensi dell’art. 31 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, va notificato a chi ha la disponibilità anche solo materiale del bene interessato dagli abusi, perché il potere repressivo ha natura reale e non sanzionatoria. È quindi irrilevante che il destinatario non sia il responsabile della realizzazione dell’abuso: ciò che conta è il rapporto con la res idoneo a consentire il ripristino dell’ordine giuridico violato. La partecipazione procedimentale, quando il suo difetto non incida sulla determinazione finale dell’amministrazione, degrada a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti occupano, con il consenso del proprietario, una porzione di un fabbricato residenziale realizzato con permesso di costruire del 2005. Il Comune di Scafati, a seguito di un sopralluogo della polizia locale, ha emesso nei loro confronti e nei confronti del proprietario unordine di demolizione per gli abusi accertati: ampliamenti di superficie e volume, frazionamenti interni, mutamenti di destinazione d’uso, modifiche di prospetti e sagoma, il tutto senza titolo.
I destinatari hanno impugnato davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso. Hanno proposto appello deducendo difetto di legittimazione passiva in quanto semplici occupanti estranei agli abusi, violazione delle garanzie partecipative e carenza di motivazione dell’ingiunzione e dell’avviso di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado. Sul primo motivo richiama l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017, secondo cui la legittimazione passiva rispetto al potere repressivo degli abusi edilizi si individua nella disponibilità anche solo materiale dell’immobile, e quindi in ogni rapporto con la res capace di assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Tale situazione si configura anche in capo a chi detiene il bene con il consenso del proprietario.
La Corte precisa che il sistema sanzionatorio edilizio risponde a esigenze di interesse pubblico di carattere reale, legate al ripristino della legalità nell’uso del territorio, e non alla punizione dei colpevoli. Restano perciò estranei all’esercizio del potere i profili soggettivi di responsabilità nella realizzazione dell’abuso. Rileva unicamente la relazione giuridica del soggetto con il bene e il potere di rimuovere le opere.
Il Collegio valorizza poi un elemento processuale: la proposizione del ricorso manifesta l’interesse degli appellanti a mantenere la situazione di abusività dell’immobile occupato e la loro attitudine a rimuovere gli abusi. Ne deduce la loro qualità di legittimi destinatari del potere sanzionatorio previsto dall’art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001.
Nel merito, la motivazione è giudicata sufficiente. L’elenco numerato degli abusi richiama il sopralluogo e indica ubicazione, estensione degli ampliamenti e destinazioni d’uso mutate: dati idonei a comprendere l’oggetto del potere esercitato. Per frazionamenti e modifiche dei prospetti il rinvio all’atto istruttorio soddisfa il paradigma dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990. Quanto alla valutazione atomistica delle opere, la Corte conferma il consolidato indirizzo che impone una lettura globale e onnicomprensiva degli interventi.
L’avviso di acquisizione gratuita è espressione di un effetto previsto direttamente dalla legge, destinato a confluire in un atto dichiarativo successivo. Il difetto di partecipazione, non incidendo sulla determinazione conclusiva, resta irregolarità non invalidante. L’appello è respinto con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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