Condono edilizio pendente e divieto di nuove opere non conservative (TAR Sicilia n. 469 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sui fabbricati per i quali pende istanza di condono edilizio sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi meramente funzionali alla loro conservazione. È pertanto preclusa la prosecuzione o l’esecuzione di ulteriori lavori, con la sola eccezione disciplinata dall’art. 35 della legge n. 47 del 1985, che richiede la notifica al Comune dell’intendimento di completare le opere, la allegazione di perizia giurata o di documentazione di data certa sullo stato dei lavori abusivi e il decorso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Ne consegue l’infondatezza della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 avente ad oggetto opere diverse da quelle conservative. Il diniego comunale, anche nella forma del silenzio, resiste alla censura di difetto di istruttoria e di contraddittorietà.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno con annesso fabbricato per il quale pendeva istanza di condono ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Comune aveva in precedenza ingiunto la demolizione di ulteriori opere realizzate sul fabbricato, consistenti in due portici con pilastri in cemento armato e copertura in legno.
La ricorrente ha articolato tre motivi, lamentando il difetto assoluto di istruttoria, la sussistenza della doppia conformità, la contraddittorietà dell’operato comunale, la natura precaria delle opere e l’assenza di rilevanza sismica degli interventi. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione su un dato assorbente: la pendenza dell’istanza di condono sul fabbricato principale precludeva la realizzazione delle opere oggetto dell’istanza di sanatoria. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui gli unici interventi possibili su fabbricati per cui pende il condono edilizio sono quelli meramente funzionali alla loro conservazione (TAR Sicilia, sez. II, 27 giugno 2022, n. 2092).
La Corte ha inoltre richiamato Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2024, n. 1201, che sancisce la preclusione alla prosecuzione o all’esecuzione di ulteriori lavori. La deroga prevista dall’art. 35 della legge n. 47 del 1985 — richiamata anche da TAR Campania, sez. III, 7 agosto 2024, n. 4588 — non è stata ritenuta invocabile nel caso concreto, non risultando esperito il procedimento di notifica e di attestazione documentale ivi previsto.
Il percorso argomentativo del Collegio è lineare: accertata la natura non conservativa degli interventi e l’assenza dei presupposti della deroga, l’accertamento di conformità richiesto non poteva essere conseguito. La preclusione opera in radice, cosicché risultano infondate tutte le censure articolate, comprese quelle relative alla natura precaria delle opere e alla loro presunta irrilevanza sismica.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. Il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.