Divieto prefettizio di detenzione armi legittimo per conflittualità persistente tra ex coniugi (TAR Lazio n. 1135 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti previsto dall’art. 39 TULPS ha natura preventiva e cautelativa e non sanzionatoria. La valutazione di pericolosità va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione, secondo il criterio del rebus sic stantibus. La denuncia reciproca tra soggetti legati da rapporti conflittuali e il perdurare di contrasti accesi giustificano la temporanea indisponibilità delle armi in capo a uno dei soggetti interessati. La mera denuncia non giustifica di per sé la revoca o il diniego, ma la persistente conflittualità integra un ragionevole e attuale pericolo di uso non corretto delle armi. Una successiva sentenza assolutoria non determina l’illegittimità del provvedimento, che resta ancorato alla situazione accertata all’epoca della sua adozione.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia, rilasciata in rinnovazione dalla Questura. A seguito di una querela sporta da una congiunta per minacce di morte, gli agenti di polizia giudiziaria procedevano al ritiro cautelativo di un fucile, di una cartucciera e della licenza stessa. La Questura proponeva quindi alla Prefettura l’avvio della procedura ex art. 39 TULPS, con comunicazione dei presupposti ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.
Il ricorrente presentava memorie difensive e una querela nei confronti della congiunta per calunnia. La Prefettura, ritenuta la persistenza dei contrasti, adottava il decreto di divieto di detenzione armi con contestuale ordine di cessione entro un termine e avviso di versamento al Centro Rifornimenti e Mantenimento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 152/1975. Proponeva ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 R.D. n. 773/1931 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre che per difetto di motivazione e di istruttoria e per illogicità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso e qualifica il provvedimento impugnato come atto a natura eminentemente preventiva e cautelativa. L’esercizio del potere prefettizio non presuppone un accertamento di responsabilità penale, ma una valutazione prognostica di pericolosità in ordine all’uso delle armi.
Il collegio valorizza il dato della denuncia reciproca tra i soggetti coinvolti. Proprio la reciprocità delle querele induce a ravvisare uno stato conflittuale che, secondo una prudente valutazione, consiglia la temporanea indisponibilità delle armi in capo a uno dei soggetti interessati. La conflittualità è ritenuta idonea a fondare il giudizio di pericolosità attuale e concreto.
La Corte chiarisce che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria non giustifica di per sé la revoca o il diniego del porto d’armi. Il fondamento dell’atto risiede piuttosto nel perdurare di forti contrasti e accese tensioni nei rapporti interpersonali, da cui deriva un ragionevole e attuale pericolo circa il non corretto uso delle armi. Il richiamo è alla nota della Questura che evidenzia la persistenza di tale situazione.
Quanto alla sopravvenuta sentenza assolutoria, il Tribunale esclude che essa travolga la legittimità del provvedimento. L’atto va valutato rebus sic stantibus e con riguardo al momento della sua adozione, non alla luce di sviluppi successivi. La verifica di legittimità resta quindi ancorata al quadro istruttorio esistente quando il decreto fu emesso.
Il ricorso è respinto nel merito, con integrale conferma del decreto prefettizio. Le spese di lite sono compensate tra le parti. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.