Danno da deluso affidamento non risarcibile senza impugnazione dell’atto di ritiro (TAR Sicilia n. 1135 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un aiuto pubblico che lamenti il pregiudizio derivante dall’annullamento in autotutela del provvedimento di concessione non può ottenere il risarcimento del danno se non ha impugnato tempestivamente l’atto di ritiro. La mancata impugnazione, quando l’atto sia stato comunicato e fosse concretamente impugnabile, integra il mancato esperimento degli strumenti di tutela previsti e consente al giudice amministrativo di escludere il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. Sul piano causale, l’inerzia del privato spezza il nesso tra azione amministrativa e pregiudizio economico, che resta di mero fatto e non giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. Il deluso affidamento, privo del carattere della legittimità, non è di per sé risarcibile.

Il Fatto

Con DDG n. 148 del 22.12.2004, l’Assessorato regionale competente approvava la graduatoria di finanziamento e concedeva al ricorrente, quale beneficiario ammesso, un aiuto pubblico in relazione a un progetto di investimento nel settore ittico. Con lettera del 3.5.2007 l’Amministrazione comunicava l’annullamento in autotutela del medesimo decreto.

Confidando nell’erogazione del finanziamento, il ricorrente aveva sostenuto spese e realizzato investimenti. Invocava quindi tutela per il proprio deluso affidamento davanti al Tribunale ordinario, che con sentenza declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il giudizio veniva riassunto davanti al TAR, che lo tratteneva in decisione all’udienza del 4 marzo 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dai precedenti invocati dal ricorrente e ne rileva la non pertinenza. La pronuncia dello stesso TAR richiamata attiene a un atto del tutto eterogeneo, l’approvazione di un piano paesaggistico. La decisione del TAR Palermo attiene invece a finanziamenti ridotti nel loro importo, e non integralmente ritirati come nel caso in esame. Il Collegio sceglie pertanto di seguire il diverso indirizzo espresso dalla sentenza n. 1471/2023 della Seconda Sezione del TAR Palermo.

Rispetto a tale precedente, il Collegio precisa che nel presente giudizio l’Amministrazione non ha mai eccepito la prescrizione del credito, né il giudice potrebbe rilevarla d’ufficio per la preclusione di cui all’art. 2938 c.c. Quanto al deluso affidamento, esso non può qualificarsi come legittimo, requisito ulteriore che condiziona la tutela risarcitoria: manca, nella specie, la possibilità di fare affidamento sulla regolarità di un aiuto concesso senza previa notifica alla Commissione.

Il profilo decisivo è però un altro. L’art. 30, comma 3, c.p.a. impone al giudice amministrativo di escludere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. La regola, calibrata sulla causalità ipotetica propria dell’art. 1227, comma 2, c.c., impone di verificare se il danneggiato potesse evitare il pregiudizio.

Nel caso concreto, l’atto di ritiro era stato comunicato al ricorrente il 3.5.2007 ed era tempestivamente impugnabile. La sua mancata impugnazione non può trovare premio in un risarcimento per equivalente. Essa assurge a fatto che spezza il nesso causale tra l’azione amministrativa e il pregiudizio economico, elemento indefettibile della responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. Il danno resta di mero fatto e non giuridicamente rilevante. Il ricorso è pertanto rigettato; le spese sono compensate in ragione della difformità della pronuncia rispetto al segno delle decisioni assunte in passato su controversie analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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