Divieto di detenzione armi per conflittualità di vicinato e riesame ex art. (TAR Toscana n. 1288 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, previsto dall’art. 39 del R.D. n. 773/1931, non presuppone un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne secondo il prudente apprezzamento delle circostanze di fatto. La funzione amministrativa in materia è preventiva e non sanzionatoria. Le situazioni di conflittualità di vicinato costituiscono ipotesi tipica che giustifica il divieto, anche quando l’uso improprio non si sia già verificato e anche a prescindere dalla personalità del soggetto. L’archiviazione del procedimento penale non rimuove di per sé la pericolosità, se il clima di tensione permane o è solo momentaneamente sopito. Il divieto di detenzione comporta in modo vincolato il ritiro della licenza di porto d’armi.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore di Prato aveva sospeso l’efficacia della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché il decreto con cui il Prefetto di Prato gli aveva vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. I provvedimenti si fondavano su una situazione di forte e duratura conflittualità tra due nuclei familiari residenti in abitazioni contigue, con il ricorrente e i suoi familiari indagati per atti persecutori su querela dei vicini. Le Autorità di pubblica sicurezza ritenevano la conflittualità una situazione di oggettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, resa più significativa dalla ordinaria disponibilità di armi presso una delle abitazioni.

Il ricorrente lamentava motivazione stereotipata, istruttoria inadeguata sulla propria personalità, mancata comunicazione di avvio del procedimento e sospensione a tempo indeterminato della licenza. Respinta l’istanza cautelare, proponeva motivi aggiunti avverso il provvedimento prefettizio che, in sede di riesame, aveva confermato il divieto pur dopo l’archiviazione dell’ipotesi di reato. La Prefettura, secondo il ricorrente, non avrebbe verificato la persistenza della conflittualità e avrebbe omesso il preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. Il rigetto dell’istanza di revoca non è atto meramente confermativo, perché contiene un nuovo esercizio del pubblico potere, sostenuto da nuova istruttoria e nuova valutazione della pericolosità alla luce dell’archiviazione penale.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ricostruisce la fattispecie normativa. L’art. 39 TULPS consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi anche quando la persona sia semplicemente ritenuta capace di abusarne, essendo sufficiente una ragionevole previsione di uso inappropriato. Il divieto non implica un abuso già accertato: la funzione è preventiva, volta ad evitare delitti e incidenti che potrebbero trovare occasione nella disponibilità di armi.

Tra i casi tipici rientrano le situazioni di conflittualità familiare, di convivenza o di vicinato, in cui la tensione, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad esasperarsi. In tali ipotesi può non assumere rilievo decisivo la personalità del soggetto, perché già l’esistenza di un’accesa conflittualità giustifica il divieto, soprattutto quando non si può escludere che il clima sia tuttora esistente o solo momentaneamente sopito. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Toscana n. 548 del 2024, T.A.R. Piemonte n. 208 del 2019 e Cons. Stato n. 2996 del 2016, n. 1843 del 2019 e n. 4260 del 2018.

Nel caso concreto, il P.M. aveva rilevato una fortissima e risalente conflittualità reciproca e il GIP aveva confermato un clima di tensione costante e ostilità generalizzata: proprio i presupposti del divieto. La Prefettura ha quindi spiegato in modo logico e razionale perché l’archiviazione non valesse a rimuovere la pericolosità. Non risulta alcun mutamento della situazione, né il ricorrente ha provato rapporti divenuti cordiali; l’affermazione che i nuclei si ignorano può esprimere un rancore latente ancora attuale. Il riesame ex art. 39 TULPS richiede inoltre il decorso di un congruo lasso di tempo e la sopravvenienza di circostanze positive, allo stato insussistenti.

Il preavviso di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è dovuto nei procedimenti di autotutela e di riesame avviati su istanza di parte e sfociati in atti confermativi dell’assetto esistente. Il ricorso per motivi aggiunti è respinto. La legittimità della conferma prefettizia toglie utilità all’impugnazione del decreto questorile, perché il divieto di detenzione comporta automaticamente il ritiro della licenza di porto d’armi. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *