Silenzio inadempimento sulla SCIA in sanatoria e doppia conformità (TAR Sicilia n. 2351 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37, quarto comma, d.P.R. n. 380/2001 non integra né un’ipotesi di silenzio-diniego, né un’ipotesi di silenzio-assenso. La norma, a differenza dell’art. 36 del medesimo Testo Unico Edilizia, non prevede alcun silenzio significativo e impone la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, previa verifica della doppia conformità dell’intervento e quantificazione della sanzione pecuniaria. Ne deriva la qualificazione del contegno omissivo come silenzio-inadempimento, sindacabile dal privato con il rito dell’art. 117 cod. proc. amm., e il conseguente obbligo dell’ente di pronunciarsi espressamente sull’istanza.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Nel corso del giudizio ha presentato una SCIA in sanatoria, rimasta priva di riscontro da parte dell’Amministrazione comunale.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento, ex art. 117 cod. proc. amm., dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di sanatoria. Il Comune non si è costituito. Il Collegio ha deciso i soli motivi aggiunti, trattenendo il ricorso principale per l’udienza del 4 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la SCIA in sanatoria rientra nella previsione dell’art. 37, quarto comma, d.P.R. n. 380/2001, che consente al privato di presentarla a intervento concluso per ottenere la sanatoria, ove sussista la doppia conformità e previo versamento della somma determinata dal responsabile del procedimento.
La giurisprudenza amministrativa ha offerto soluzioni esegetiche non omogenee. Un primo indirizzo riconduce il silenzio sull’istanza di sanatoria al silenzio-diniego, con onere di immediata impugnazione nel termine decadenziale. Un secondo indirizzo lo qualifica come silenzio-assenso, facendo discendere dallo spirare del termine l’ottenimento del bene della vita.
Il Tribunale aderisce a un terzo orientamento, fatto proprio dal Cons. Stato, sent. nn. 160/2023 e 1708/2023: dall’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 non emerge alcuna ipotesi di silenzio significativo, ma la necessità di un provvedimento espresso con cui il responsabile del procedimento quantifichi la sanzione. La definizione della sanatoria non può prescindere dalla valutazione dell’aumento di valore dell’immobile e dalla verifica della doppia conformità.
Tale lettura risponde alla ratio della sanatoria di opere abusive già realizzate, che richiede una valutazione espressa dell’Amministrazione, a differenza della disciplina ordinaria della SCIA, riferita a opere ancora da realizzare. Il silenzio va quindi qualificato come silenzio-inadempimento, con residua possibilità per il privato di adire il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.
Nel caso concreto risulta documentalmente che l’istanza è stata presentata e che il Comune non vi ha dato riscontro. Il contegno è pertanto illegittimo. Il Collegio ordina all’ente di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se più breve. Nomina quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Caltagirone, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia entro i successivi sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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