Concessione demaniale provvisoria e poteri di riduzione dimensionale dell’Autorità portuale (TAR Toscana n. 1289 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Autorità di Sistema Portuale, nel prorogare una concessione demaniale marittima provvisoria, può ridurne l’estensione spaziale in proporzione all’inutilizzazione delle aree accertata mediante istruttoria tecnica. L’accordo di programma stipulato ai sensi dell’art. 252-bis d.lgs. n. 152/2006 non vincola l’Amministrazione a riconoscere al privato un’estensione temporale e spaziale prestabilita, ma le conserva la discrezionalità sul più proficuo uso del bene demaniale, da modularsi sulla base del Piano industriale. Non sussiste legittimo affidamento del concessionario alla proroga per l’intera estensione, trattandosi di titolo provvisorio come tale modificabile alle singole scadenze. L’Ente portuale può inoltre subordinare il rilascio di ulteriori proroghe all’adempimento di obblighi di rimozione dei rifiuti assunti dal privato nell’accordo di programma, senza necessità di adottare un ordine ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

La società ricorrente, subentrata in un rapporto concessorio relativo a un’area demaniale marittima destinata al compendio siderurgico di Piombino, ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità di Sistema Portuale aveva prorogato la concessione provvisoria sino al 31 marzo 2023, condizionandone l’efficacia all’impegno a riconsegnare le aree denominate “ex Parco Minerali” e le ulteriori aree non più funzionali, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione.

Con successivi motivi aggiunti la società ha impugnato gli atti di rinnovo semestrale che confermavano l’esclusione delle aree dell’ex Parco Minerali, il verbale di ripresa in possesso, gli atti della procedura di incameramento ex art. 49 cod. nav. e i provvedimenti che subordinavano le ulteriori proroghe alla rimozione dei cumuli di rifiuti. L’Autorità portuale ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo gli atti impugnati superati dalle determinazioni successive. Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha escluso l’invalidità derivata, ravvisando nell’atto di rinnovo del 4 settembre 2023 una motivazione autonoma, maturata all’esito di un distinto procedimento istruttorio.

Nel merito, il TAR ha ricostruito la portata dell’accordo di programma del 2018, osservando che esso non ha impegnato l’Amministrazione a concedere le aree in termini incondizionati, ma solo all’esito della valutazione del Piano industriale e nei limiti della sua rispondenza all’interesse pubblico. L’art. 9 dell’accordo subordina espressamente il rilascio della concessione a un procedimento ex art. 11 legge n. 241/1990, da attivarsi con la presentazione del Piano industriale.

Il Tribunale ha valorizzato l’istruttoria tecnica del 30 maggio 2023, che ha evidenziato il sovradimensionamento delle aree concesse rispetto alle reali esigenze produttive, con una riduzione delle previsioni di movimentazione da nove a due milioni di tonnellate annue. Quanto all’ex Parco Minerali, l’analisi ha dimostrato che le superfici necessarie al deposito delle bobine ammontano a circa ventimila metri quadrati, a fronte di oltre duecentomila indicati nel documento della società, e che le aree già disponibili alla radice del pontile Lucchini risultano sufficienti. La prospettata localizzazione dell’altoforno elettrico su tali aree è stata smentita dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente.

La riduzione dimensionale è stata quindi qualificata come scelta tecnico-discrezionale sorretta da adeguata motivazione, espressione dei poteri conservati dall’Ente sulla consistenza e durata della concessione. Il Tribunale ha escluso la violazione del legittimo affidamento, poiché il titolo provvisorio è modificabile alle singole scadenze. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, per estraneità degli atti di incameramento all’oggetto della controversia.

Quanto ai provvedimenti che subordinavano le proroghe alla rimozione dei rifiuti, il Collegio ha ritenuto legittima l’azione di enforcing dell’Autorità portuale, fondata sull’obbligo assunto dal privato con l’accordo di programma e coerente con le attribuzioni di salvaguardia del demanio. Il quarto ricorso per motivi aggiunti è stato respinto in quanto ripetitivo. Le spese sono state compensate per la complessità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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