Divieto di detenzione armi e contesto parentale: legittimo il provvedimento del Prefetto (TAR Calabria n. 165 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative alle armi, la detenzione non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto generale, riconoscibile solo a fronte della piena sicurezza circa il buon uso. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale resta esterno, limitato all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’illogicità o al travisamento dei fatti. Il divieto di cui all’art. 39 R.D. n. 773/1931 non presuppone un concreto abuso già accertato, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, secondo un giudizio prognostico di natura precauzionale distinto dall’accertamento penale. Ai fini della valutazione di affidabilità rileva anche il contesto socio-familiare, potendo la misura inibitoria trovare applicazione quando le armi siano accessibili a un terzo attinto da fondate ragioni di sospetto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Catanzaro ha disposto, ai sensi dell’art. 39 TULPS, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e il ritiro cautelativo delle armi, unitamente al conseguente provvedimento della Questura di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia.
A fondamento dell’iniziativa ha dedotto la violazione dell’art. 39 R.D. n. 773/1931 per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione: i fatti di reato valorizzati si erano conclusi con sentenza di non doversi procedere per remissione e accettazione di querela; gli stessi erano già noti nel 2016, quando la licenza era stata rinnovata; difetterebbe comunque l’attualità del giudizio di pericolosità. Ha inoltre contestato la revoca per difetto di contraddittorio e l’insufficienza del rapporto parentale a fondare la misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui la detenzione delle armi non è oggetto di un diritto assoluto. L’Autorità di pubblica sicurezza gode di poteri ampiamente discrezionali, finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza, e i provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati con il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità.
Il TAR distingue il giudizio amministrativo da quello penale: il primo è prognostico e precauzionale, il secondo repressivo e ancorato alla tassatività. Ne consegue che l’Amministrazione può valutare i fatti nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento penale, anche quando si tratti di sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela, che lasciano impregiudicato l’accertamento dei fatti.
Nel caso concreto il provvedimento si fonda su una pluralità di deferimenti all’Autorità giudiziaria intervenuti tra il 1979 e il 2019 e sulla coabitazione nel medesimo stabile con un soggetto destinatario di analoghi provvedimenti inibitori. Il Collegio sottolinea che il fattore fondante non è il singolo episodio, ma la sinergia tra gli elementi, valutati in logica complessiva e non atomistica. La conclusione in rito del procedimento penale non scalfisce il giudizio amministrativo, soprattutto a fronte di segnalazioni successive al rinnovo della licenza.
Quanto all’attualità, il TAR rileva che i più rilevanti tra gli elementi posti a base della determinazione sono sopravvenuti rispetto al rinnovo del 2016. Sul contesto socio-familiare, il Collegio osserva che tra ricorrente e soggetto controindicato sussiste un legame di primo grado e che a carico di quest’ultimo risultano precedenti per delitti contro la persona, cui è seguito un procedimento penale, con cessione delle armi proprio al ricorrente. La mancanza di convivenza non assume rilievo, abitando i due in immobili distanti circa venti metri: resta il pericolo che le armi siano accessibili a un soggetto attinto da gravi ragioni di sospetto.
Respinta la domanda principale, il Collegio rigetta anche quella avverso la revoca questorile. Trattandosi di atto conseguenziale di natura vincolata, opera l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Sussiste infatti un rapporto di presupposizione tra divieto di detenere armi e licenza di porto d’armi. Il ricorso è respinto integralmente, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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