Annullamento d’ufficio oltre dodici mesi illegittimo per decadenza (TAR Liguria n. 297 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti autorizzatori ha carattere perentorio e va riferito alla compiuta adozione dell’atto di ritiro, non essendo sufficiente la mera comunicazione di avvio del procedimento di autotutela. L’inosservanza dello sbarramento temporale rende illegittimo il provvedimento di autoannullamento, indipendentemente dalla fondatezza dei vizi di legittimità in esso dedotti. L’amministrazione non può avvalersi del più ampio termine di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 allorché il provvedimento non sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti, ma sia stato adottato all’esito di una istruttoria nella quale l’interessato abbia rappresentato compiutamente la situazione di fatto e l’amministrazione ne abbia avuto per tempo conoscenza.

Il Fatto

Il titolare di un’autorizzazione edilizia, rilasciata dalla Soprintendenza nel 2023 per l’apertura di un nuovo varco nella muratura perimetrale di un edificio vincolato, impugnava il provvedimento con cui la medesima Soprintendenza, nell’esercizio del potere di autotutela, aveva annullato d’ufficio il titolo, decorso oltre un anno dal suo rilascio. L’amministrazione aveva fondato la caducazione sulla ritenuta natura permanente dell’autorizzazione, rilasciata in favore di un soggetto normodotato, e sull’omessa acquisizione del parere della Commissione regionale per il patrimonio culturale. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, l’avvenuta scadenza del termine perentorio di dodici mesi, nonché l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela, avendo egli compiutamente rappresentato all’amministrazione la situazione di fatto. Si costituivano in giudizio il Ministero della Cultura, i vicini controinteressati e il Comune, già parte della convenzione concessoria del suolo pubblico.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del termine per l’esercizio del potere di autotutela. Ha rammentato che l’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, nel testo applicabile ratione temporis, subordina l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti autorizzatori all’adozione dell’atto di ritiro entro un termine non superiore a dodici mesi, oggi ridotto a sei mesi dall’art. 1 della legge n. 182/2025. Ha precisato che il termine è perentorio e decorre dalla compiuta adozione dell’atto di autoannullamento, non essendo sufficiente il mero avvio del procedimento di autotutela, in conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato in sentenza.

Nel caso di specie il provvedimento di ritiro era stato emanato quando il termine annuale era ampiamente decorso, con conseguente illegittimità della caducazione, ancorché l’amministrazione ne avesse comunicato l’avvio entro l’anno. Il Tribunale ha poi escluso l’operatività del più ampio regime di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, che consente il ritiro in ogni tempo dei provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni. Ha osservato che l’interessato non aveva celato la cessazione della precedente concessione demaniale, né aveva indotto l’amministrazione in errore circa la vigenza dei titoli: al contrario, la Soprintendenza era edotta della nuova convenzione stipulata nel 2019 e delle condizioni soggettive del richiedente. L’eventuale errore interpretativo sui precedenti titoli autorizzatori sarebbe stato, pertanto, imputabile esclusivamente all’amministrazione.

Il Collegio ha infine disatteso le osservazioni dei controinteressati, rilevando che le asserzioni riguardanti la scarsa mobilità del ricorrente e l’impossibilità di installare un montascale erano supportate da documentazione medica e si riferivano a valutazioni tecniche prive di rilevanza ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese tra le parti e refusione del contributo unificato a carico del Ministero della Cultura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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