Divieto di detenzione armi e valutazione del fatto-reato anche estinto (TAR Toscana n. 1516 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di detenzione di armi, l’Autorità di pubblica sicurezza conserva un potere discrezionale di valutare il fatto-reato nella sua dimensione storica, avuto riguardo alla situazione complessiva del richiedente. Né la dichiarazione di estinzione del reato per effetto della sospensione condizionale, né la riabilitazione sono da sole sufficienti a dimostrare che il richiedente offra garanzia di non abusare dell’autorizzazione. Il provvedimento negativo ex art. 43 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 è sufficientemente motivato mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità. La motivazione è censurabile solo se del tutto carente o manifestamente illogica o arbitraria. La gravità dei comportamenti e il contesto in cui sono maturati rendono recessivi tanto il carattere isolato dell’episodio quanto l’intervenuta estinzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Firenze ha respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione armi adottato a suo carico. Il provvedimento originario si fondava sulla sottoposizione del ricorrente agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti, definito con sentenza di condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale subordinata ai lavori di pubblica utilità e al risarcimento del danno.
Con un’unica articolata censura il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 r.d. n. 773/1931 e degli artt. 1 e 5 d.P.R. n. 1199/1971, oltre al difetto di motivazione. La Prefettura si sarebbe limitata al dato formale della condanna, risalente nel tempo e riferita a un reato ormai estinto, senza considerare che si sarebbe trattato di un episodio isolato in una vita condotta lecitamente. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso e ritiene non condivisibili le argomentazioni del ricorrente. La condanna riguardava maltrattamenti posti in essere nei confronti di un sacerdote anziano, con atti di spregio, vilipendio, turpiloquio, percosse e ingiurie, nel periodo in cui il ricorrente svolgeva l’incarico di operatore sanitario presso una struttura dedicata a persone anziane e fragili.
Proprio la gravità dei comportamenti, accertati dalla sentenza penale e rimasti sostanzialmente incontestati, unitamente al contesto in cui sono maturati, rende recessivi sia l’argomento dell’episodio isolato sia quello dell’avvenuta estinzione del reato. Quest’ultima, in quanto tale, non è suscettibile di elidere la carica di disvalore dei comportamenti posti in essere.
Il Collegio osserva che anche il risarcimento e i lavori di pubblica utilità costituivano adempimenti obbligati in base alla condanna, necessari per accedere alla sospensione condizionale e al conseguente meccanismo estintivo. Richiamando un costante orientamento, il Tribunale ribadisce che, in tema di autorizzazione al porto o alla detenzione di armi, anche a fronte dell’intervenuta riabilitazione, l’Autorità conserva il potere discrezionale di valutare il fatto-reato nella sua dimensione storica e la situazione complessiva del richiedente.
Né la dichiarazione di estinzione del reato né quella di riabilitazione sono da sole sufficienti per ritenere che il richiedente offra assoluta garanzia di non abusare dell’autorizzazione, in mancanza di ulteriori e apprezzabili elementi. Non sussiste quindi il dedotto difetto di motivazione, avendo l’Amministrazione esplicitato le ragioni del diniego. I provvedimenti negativi in materia di armi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, dei requisiti di affidabilità. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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