Riunione dei ricorsi connessi rimessa alla discrezionalità del giudice (Cons. Stato n. 2834 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi costituisce facoltà discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione dell’art. 70 c.p.a., che ne prevede la mera possibilità e non l’obbligo. I provvedimenti adottati in materia hanno carattere ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e non sono sindacabili in appello, salvo il limite dell’abnormità, non ravvisabile quando le sentenze e le domande siano comunque diverse. Il mancato esercizio del potere di riunione non determina nullità e non costituisce parametro assoluto della regolazione delle spese di giudizio, che resta rimessa ai poteri discrezionali del giudice, con il solo limite della condanna della parte vittoriosa o di statuizioni abnormi o manifestamente illogiche. La scelta del giudice di non riunire procedimenti astrattamente connessi non è censurabile quando la loro separazione consegua a una strategia processuale ascrivibile alla parte.

Il Fatto

La società appellante, società di servizi energetici, aveva presentato al Gestore dei servizi energetici nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici per ottenere i titoli di efficienza energetica. Il Gestore, con provvedimento del 26 aprile 2018, annullò d’ufficio le richieste, tra cui quella rilevante nel giudizio, e successivamente ne chiese la restituzione.

La società propose sei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi trasposti innanzi al TAR Lazio in altrettanti giudizi separati. Sopravvenuta la normativa del 2020 in materia di autotutela, la ricorrente presentò motivi aggiunti e istanza di annullamento in autotutela, riscontrata dal Gestore con provvedimento di rigetto del 24 settembre 2021. Il TAR Lazio, con sentenza n. 5187 del 2025, dichiarò improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse e inammissibili i motivi aggiunti, senza accogliere l’istanza di riunione dei ricorsi connessi. Da qui l’appello, con cui la società ha lamentato la mancata riunione, la lesione del diritto di difesa e la condanna alle spese ritenuta “punitiva”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in limine l’istanza di riunione dell’appello con altri sei gravami, trattandosi di impugnazioni di pronunce distinte, frutto di ricorsi separati, sebbene connessi, proposti volontariamente in primo grado.

Nel merito, la questione centrale è la scelta del TAR di non riunire procedimenti astrattamente connessi e il riverbero di tale scelta sull’entità della condanna alle spese. La censura non è condivisibile. Richiamando la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. II, n. 11161 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 7986 del 2023; Cons. Stato, sez. VII, n. 9315 del 2022), il Collegio ribadisce che la riunione attiene a una scelta facoltativa e discrezionale, i cui provvedimenti hanno carattere meramente ordinatorio e restano insindacabili in gravame, salvo il limite dell’abnormità.

Nel caso concreto la separazione dei procedimenti consegue a una strategia processuale ascrivibile alla parte appellante. L’atto impugnato è a contenuto plurimo e ben avrebbe potuto essere gravato contestualmente: l’unica destinataria ne ha invece scelto lo “spacchettamento”, promuovendo autonomi ricorsi straordinari e poi altrettanti ricorsi innanzi al TAR. Solo con i motivi aggiunti la società ha mutato strategia e invocato la riunione di quanto essa stessa aveva frammentato. L’omogeneità dei motivi non muta la cornice, giacché egualmente omogenei sono i motivi del ricorso principale.

Dal combinato disposto degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a. è confermata la facoltatività della riunione, anche quando il privato scelga di azionare un autonomo ricorso anziché proporre motivi aggiunti impropri. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. IV, n. 5197 del 2013), il mancato esercizio del potere di riunione non comporta alcuna nullità. Quanto alle spese, la scelta di non riunire non è parametro assoluto della decisione: il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite della condanna della parte vittoriosa o di statuizioni abnormi o irrazionali; la regolazione non richiede specifica motivazione quando si applichi il principio di soccombenza (Cons. Stato, sez. II, n. 4201 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 6262 del 2024).

Infine, l’art. 43, comma 3, c.p.a. non impone la riunione: il dato letterale la subordina alla medesimezza del fatto in concreto. Nel caso di specie le richieste, ancorché identiche nel contenuto, restano distinte e non collegate da alcun vincolo di pregiudizialità, sicché non ricorre ipotesi di necessaria riunione. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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