Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2798 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di somme, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato pagamenti neppure parziali, integra gli estremi dell’inottemperanza. L’amministrazione che si costituisca con memoria di stile e non contesti l’an e il quantum del credito non può opporre alcuna giustificazione all’inerzia. Il giudice amministrativo assegna pertanto all’amministrazione un termine per l’integrale adempimento e, in caso di ulteriore inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta, determinando il compenso in favore di questi con separata liquidazione.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4045/23 del 28.11.2023, aveva condannato il Ministero al riconoscimento in favore del ricorrente del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 e fino al 2022/23 nel rispetto dei vincoli di legge.

Il ricorrente esponeva che la sentenza era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 11.1.2024, e che da tale data decorreva il termine dilatorio di 120 giorni senza che intervenisse alcun adempimento. Agiva quindi per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per l’importo di euro 2.500,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato muovendo da un dato essenziale: il titolo della cui ottemperanza si tratta era passato in giudicato ed era stato notificato ritualmente. Da tale notificazione era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesavano che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne conseguiva che il credito non era contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero intimato e gli ha assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Al commissario è stato assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, per dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario dovrà inviare alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il relativo compenso, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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