Divieto di detenzione armi e obbligo di riesame su istanza di revoca (TAR Liguria n. 189 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’art. 39 del T.U.L.P.S., che non prevede alcun termine massimo di durata del divieto di detenzione di armi, il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, decorso un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario, l’aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio. Sussiste pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il procedimento di riesame, ferma restando la discrezionalità sul contenuto dell’atto conclusivo. L’atto meramente confermativo, al pari di quello endoprocedimentale o soprassessorio, non conclude il procedimento e non interrompe l’inerzia dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito, in anni precedenti, l’adozione da parte della Prefettura di un divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 del RD n. 773 del 18.6.1931 (TULPS). Il provvedimento era fondato sull’omicidio colposo commesso dal medesimo durante una battuta di caccia in danno di altro cacciatore: la Prefettura aveva ravvisato imperizia e imprudenza nell’uso dell’arma e difetto di affidabilità per il corretto e sicuro impiego.

Trascorsi cinque anni, il ricorrente ha presentato istanza di revoca in autotutela, invocando il tempo trascorso, la certificata idoneità psicofisica e la frequenza di corsi sull’uso corretto delle armi. La Prefettura ha risposto con nota affermando di non ritenere di dover procedere al riesame in autotutela. Il ricorrente ha allora proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., qualificando l’atto come soprassessorio e chiedendo la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia nonché l’ordine di provvedere. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla prima, secondo cui nei procedimenti di secondo grado non sussisterebbe alcun obbligo di provvedere sull’istanza di riesame, il Tribunale la ritiene infondata. Richiamando il proprio orientamento (T.A.R. Liguria, sez. I, 14/3/2022, n. 197; ID: 23.11.2021, n. 999) e la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, 18.1.2021 n. 500, si afferma che, pur in assenza di un obbligo generale di provvedere sulle istanze di riesame, tale obbligo sussiste quando il provvedimento limiti la sfera giuridica del privato in via permanente o durevole, come accade per il divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S..

La norma, a differenza di altre fattispecie che prevedono un termine di efficacia delle misure limitative, non fissa alcuna durata massima del divieto imponibile dal Prefetto. Da ciò deriva che l’interpretazione costituzionalmente orientata impone di riconoscere in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze, un aggiornamento della posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto. Sussiste dunque il dovere di attivare il procedimento di riesame, ferma la discrezionalità sul contenuto dell’atto conclusivo.

Quanto alla seconda eccezione, secondo cui l’atto prefettizio sarebbe meramente confermativo e quindi non censurabile, il Collegio la respinge: la determinazione che interrompe l’inerzia è solo quella che conclude il procedimento con un provvedimento espresso, non l’adozione di un atto confermativo che, come quello endoprocedimentale o soprassessorio, non determina alcuna conclusione (T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 4/2/2021, n. 1440).

Nel merito il ricorso è fondato. Lo stesso atto contestato è qualificabile come atto meramente confermativo: la Prefettura ha confermato il precedente divieto senza compiere alcuna nuova istruttoria né fornire ulteriore o diversa motivazione, limitandosi a richiamare gli eventi motivazionali originari. Poiché l’atto confermativo non interrompe l’inerzia, il ricorso va accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio e ordine di ripronunciarsi con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla pubblicazione, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Le spese sono compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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