Avvalimento gratuito senza interesse patrimoniale dell’ausiliaria è nullo per difetto di causa (TAR Sicilia n. 3051 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di accreditamento il contratto di avvalimento è valido anche quando privo di corrispettivo, purché dal testo contrattuale emerga l’interesse, diretto o indirettamente patrimoniale, che ha indotto l’ausiliaria ad assumere gli obblighi e le responsabilità verso l’aggiudicataria e la stazione appaltante. In mancanza di tale interesse il contratto è nullo per difetto di causa, ai sensi degli artt. 1325 e 1418, comma 2, c.c., e non consente l’acquisizione del requisito mancante. La gratuità costituisce indice sintomatico della scarsa attendibilità dell’impegno e della natura meramente formale della disponibilità delle risorse. L’ente che si è avvalso di tale strumento è privo del requisito di capacità economica e l’accreditamento che lo ammette è illegittimo.

Il Fatto

Il Distretto Sociosanitario n.17, con Ente Capofila il Comune di Giarre, ha indetto una procedura di accreditamento per la creazione dell’Albo dei fornitori del servizio di sostegno alla genitorialità, con avviso pubblicato nel novembre 2024. Tra i requisiti, l’art. 12 dell’avviso richiede l’impiego di personale qualificato e l’art. 13 un fatturato per servizi analoghi di euro 30.000,00 nel triennio precedente. Con determina n. 467 dell’11.12.2024 l’Amministrazione ha istituito l’Albo inserendovi anche la cooperativa controinteressata.

La ricorrente ha impugnato la determina, deducendo la carenza dei requisiti professionali ed economici in capo alla controinteressata, che avrebbe sopperito al deficit di fatturato mediante un contratto di avvalimento stipulato il 6 dicembre 2024 e assunto nullo per mancanza di onerosità. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio della ragione più liquida, fondato sugli artt. 24 e 111 Cost. e coerente con l’art. 276 c.p.c., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, senza esaminare le altre. Su questa base viene prioritariamente scrutinato il secondo motivo, relativo all’invalidità del contratto di avvalimento.

La censura è manifestamente fondata. Dal testo del contratto emerge la sua gratuità, mancando il corrispettivo in favore dell’ausiliaria, né è ricavabile in alternativa un minimo interesse patrimoniale, quale un contratto di subappalto, l’appartenenza a un medesimo gruppo imprenditoriale o l’esistenza di rapporti commerciali tra le ditte. Manca dunque quel legame che giustifichi l’assunzione di responsabilità verso l’aggiudicataria e la stazione appaltante.

Il Tribunale applica l’orientamento consolidato per cui il contratto di avvalimento deve ritenersi validamente prestato anche a titolo non oneroso, tutte le volte che dal testo sia chiaramente evincibile l’interesse patrimoniale dell’ausiliaria. Richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, n. 580 del 17.01.2023, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9180 del 24.10.2023, C.G.A. Sicilia n. 52 del 19.02.2016 e TAR Liguria n. 745 del 02.08.2021.

Nel caso concreto nessuno di questi indici è ravvisabile. La non remuneratività dell’accordo conferma l’assenza di causa ai sensi degli artt. 1325 e 1418, comma 2, c.c. e la conseguente nullità dello strumento, addirittura indice della scarsa attendibilità dell’impegno assunto. La fondatezza del motivo esonera il Collegio dall’esame degli ulteriori vizi, che restano assorbiti: il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con condanna delle parti soccombenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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