Il divieto prefettizio di detenzione armi prescinde dall’esito del procedimento penale (TAR Calabria n. 1686 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi il giudizio di inaffidabilità espresso dall’autorità di pubblica sicurezza è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’errore di fatto, del travisamento e della manifesta irrazionalità. Il divieto prefettizio può essere adottato a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento e dall’esito del procedimento penale, compresa l’estinzione del reato per remissione della querela. L’amministrazione può valorizzare nella loro oggettività fatti isolati ma significativi, vicende e situazioni personali non penalmente rilevanti e persino non attinenti alla materia delle armi, tutte volte a escludere la sussistenza della buona condotta e il difetto del pericolo di abuso. L’autorizzazione ha carattere eccezionale e le esigenze di incolumità collettiva prevalgono sull’interesse del richiedente. È quindi legittimo pretendere una condotta che non evidenzi la minima potenzialità di abuso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da circa mezzo secolo di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugnava il decreto con cui il Prefetto di Vibo Valentia gli aveva imposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ex art. 39 r.d. n. 773/1931. L’atto si fondava su una denuncia del 2020 per minaccia, scaturita da un acceso diverbio con un terzo, e su asseriti precedenti penali risalenti al 1994 per danneggiamento e appropriazione indebita.
Il ricorrente contestava il giudizio di inaffidabilità e deduceva un unico motivo di eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 39 TULPS e dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Sosteneva di essere incensurato, negava la minaccia e i precedenti del 1994; in corso di causa produceva la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione della querela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 11, terzo comma, TULPS consente la revoca delle autorizzazioni quando vengono a mancare le condizioni di rilascio; l’art. 39 r.d. n. 773/1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne; l’art. 43, secondo comma, prevede che la licenza possa essere ricusata a chi non provi la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.
Su questa base il Tribunale ribadisce che i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere emessi a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito del procedimento penale, richiamando Cons. Stato, III, n. 3795 del 2022 e TAR Calabria, I, n. 1673 del 2026. La remissione della querela, dunque, non erode il fondamento del giudizio prefettizio, che attinge ai fatti nella loro materialità e non alla loro qualificazione penale.
Quanto ai precedenti del 1994, la Corte rileva che il Prefetto non li ha ribaditi nel provvedimento, adottato esclusivamente sulla base della denuncia per minaccia. Così perimetrato l’atto, la valutazione dei fatti e il giudizio di pericolosità risultano scevri da vizi, perché ragionevoli e logici: l’episodio dimostra una conflittualità accesa tra l’interessato e un terzo e sostiene coerentemente la misura.
Il Collegio richiama la consolidata impostazione per cui l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità della collettività sono prevalenti e prioritarie: il richiedente deve essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto, dovendosi scongiurare dubbi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica (Cons. Stato, III, n. 6812 del 2018; n. 2404 del 2017; n. 5398 del 2014; n. 3979 del 2013; n. 4121 del 2014).
Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti della verifica di errori, travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (Cons. Stato, III, n. 5678 del 2012; TAR Campania, V, n. 1181 del 2020), vizi che nella specie non ricorrono. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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