Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2501 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato. Su tale prova si applica il criterio dell’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere dimostrati da chi vi ha interesse. Incombe pertanto all’amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto adempimento o l’esistenza di una causa di inefficacia del giudicato. In mancanza di tale dimostrazione il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di ottemperare e ordina l’esecuzione integrale della sentenza, con nomina del commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, la sentenza n. 1757/2025, con cui è stato accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la carta per un valore di € 1.500,00, oltre accessori.

Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 27 luglio 2025 ed è passato in giudicato. Secondo la ricorrente, il Ministero non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha poi richiamato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.

La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Incombeva quindi sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2697 cod. civ.. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento né ha dimostrato l’avvenuto integrale adempimento.

Il Tribunale ha così affermato la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo è stato riconosciuto anche per le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e delle spese di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero. A sostegno il Tribunale ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come integrato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a plurime pronunce di merito, tra cui TAR Calabria, Catanzaro, n. 479/2025 e TAR Sicilia, Palermo, n. 291/2025.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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