Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 3198 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, una volta che il ricorrente abbia provato il fatto costitutivo del proprio diritto — costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a. — incombe sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo il disposto dell’art. 2697, comma II, c.c.. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento non può sottrarsi all’obbligo di integrale esecuzione. La nomina del commissario ad acta in un dirigente dello stesso Ministero resistente non dà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di precetto non sono dovute, essendo l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Con sentenza n. 554/2024, il Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per alcuni anni scolastici e ha condannato il Ministero dell’Istruzione all’attribuzione della carta per il valore di € 2.000,00, oltre accessori.

La sentenza, notificata il 17 dicembre 2024 e passata in giudicato, non è stata eseguita dall’amministrazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, per la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su questa base ha dichiarato il ricorso fondato.

Il nucleo argomentativo ruota attorno alla distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni ostative.

L’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il Collegio ha quindi affermato la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo di esecuzione è stato esteso anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, escludendo ogni compenso. La scelta si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015: la disciplina, dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è estesa alle altre condanne al pagamento di somme. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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